1 dicembre 2015

Exit strategy: chiarimenti dall’INPS

INPS, messaggio n. 7145/2015

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Laddove un lavoratore intenda presentare la pensione di inabilità e presenti un periodo di contributi nel FPLD e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, il trattamento pensionistico deve essere liquidato con il cumulo della contribuzione nella gestione autonoma, in quanto il cumulo della contribuzione è previsto nella gestione autonoma e non nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti.


Differente è il caso in cui il richiedente la pensione di inabilità possegga anche contribuzione presso le altre gestioni (es. gestione separata, forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria); in quest’ultimo caso trova applicazione il cumulo ivi previsto.


In ogni caso, resta operante, in alternativa, la possibilità per gli interessati di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità in totalizzazione o con il computo previsto per gli iscritti alla gestione separata o con il cumulo di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184. In tali ipotesi trova applicazione la relativa disciplina.



È quanto si legge dal messaggio n. 7145/2015 a seguito di alcuni chiarimenti circa l’operatività dell’istituto di cumulo dei periodi assicurativi previsto per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.



Exit strategy - Al fine di rendere meno onerosi le pressanti norme introdotti dalla riforma Monti-Fornero (D.L. 201/2011, convertiti nella L. n. 214/2011), la Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012) all’art. 1, co. 239 ha previsto il “cumulo gratuito” dei contributi (c.d. exit strategy). In particolare, tale meccanismo consente di aggirare il divieto introdotto nel 2010 dalla Riforma Sacconi (D.L. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010) alla ricongiunzione gratuita dei contributi. In pratica, si tratta di una sorta di totalizzazione retributiva e consente di sommare i contributi pagati in diverse gestioni previdenziali, del privato e del pubblico, per maturare una pensione senza alcun onere.


L’unica particolarità è che anziché portare alla liquidazione di un'unica e sola pensione quale risultato del calcolo su tutti i periodi di contribuzione, concede l'erogazione di una pensione pur sempre unica, ma data dalla somma di tante piccole pensioni quanti sono gli spezzoni contributivi cumulati (il c.d. pro quota).


La nuova facoltà si rivolge:


  • a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri);
  • gli iscritti alla gestione separata (con l'unica eccezione degli iscritti alle casse private e privatizzate);
  • gli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex INPDAP, ex ENPALS, Fondo volo, elettrici, telefonici, ecc.).

Sul punto, è bene tenere presente che la presenza di periodi di contribuzione presso una cassa professionale non inibisce al lavoratore la possibilità del cumulo che, in tal caso, potrà richiedere il cumulo escludendo i periodi riferiti alla cassa professionale.


Altro aspetto importante da chiarire è che cumulo gratuito può essere esercitato purché chi la richiede non sia già titolare di pensione e non abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione in una delle gestioni interessate.



Pensione di vecchiaia – Particolare è il caso in cui il lavoratore è in possesso sia di contribuzione autonoma che dipendente; in tal caso, infatti bisogna tenere conto dei criteri di cui alla Legge n. 613 del 1966 al fine di verificare il raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico, ostativo alla facoltà di cumulo, ancorché il soggetto possegga anche contribuzione nelle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatorio.


In particolare la menzionato legge, recante estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi, all’articolo 20, comma 1, stabilisce che i periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla predetta legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.


Pensione di inabilità – Utili chiarimenti sono giunti anche in merito al cumulo della contribuzione per i richiedenti la pensione di inabilità iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (art. 1, co. 240 della L. n. 228/2012). Al riguardo, l’INPS ha ritenuto opportuno precisare che laddove un lavoratore presenti un periodo di contributi nel FPLD e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, la pensione di inabilità richiesta dal 1° gennaio 2013 deve continuare ad essere liquidata con il cumulo della contribuzione nella gestione autonoma, in quanto il cumulo della contribuzione è previsto nella gestione autonoma e non nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti.


Differente è il caso in cui il richiedente la pensione di inabilità possegga anche contribuzione presso le altre gestioni (es. gestione separata, forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria); in quest’ultimo caso trova applicazione il cumulo ivi previsto.


In ogni caso, resta operante, in alternativa, la possibilità per gli interessati di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità in totalizzazione o con il computo previsto per gli iscritti alla gestione separata o con il cumulo di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184. In tali ipotesi trova applicazione la relativa disciplina.




In considerazione di quanto appena affermato, le pensioni di inabilità, richieste dal 1° gennaio 2013 da soggetti in possesso di contribuzione da artigiano, commerciante, coltivatore diretto, mezzadro, colono e dipendente, liquidate in osservanza della legge n. 228 del 2012, devono essere eliminate e riliquidate d’ufficio nella categoria corretta, applicando la legge n. 613 del 1966.

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