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Premessa – Per regolarizzare gli extracomunitari è necessaria una specifica PAT. Infatti, il datore di lavoro interessato deve chiedere l’apertura di un’apposita posizione assicurativa territoriale per ciascun lavoratore che intenda sanare. In particolare, il datore già titolare di codice ditta (cioè già iscritto all’INAIL) deve presentare una denuncia di variazione; mentre chi non è in possesso del codice ditta (non iscritto all’INAIL) deve presentare una denuncia di esercizio. A precisarlo è l’INAIL con la circolare n. 48 del 2 ottobre 2012, fornendo ulteriori istruzioni operative sul fronte assicurativo per regolarizzare gli extracomunitari.
Datore già iscritto all’INAIL – Dunque, come precisato in premessa, il datore di lavoro già titolare di codice ditta deve presentare una denuncia di variazione. Al fine di individuare esclusivamente le denunce riguardanti i lavoratori oggetto della dichiarazione di emersione, nel quadro “V4 Premi”, campo “Ciclo lavorativo”, il datore di lavoro deve sempre indicare: la dicitura “Posizione assicurativa riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012”; il cognome, il nome e il codice fiscale del lavoratore (se il lavoratore non è in possesso del codice fiscale, il datore di lavoro deve indicare la data e lo Stato estero di nascita).
Datore non iscritto all’INAIL – Anche per i datori di lavoro che non sono titolari di codice ditta bisogna indicare nel quadro “C Premi”, campo “Ciclo lavorativo”: la dicitura “Posizione assicurativa riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012”; il cognome, il nome ed il codice fiscale del lavoratore (se il lavoratore non è in possesso del codice fiscale, il datore di lavoro deve indicare la data e lo Stato estero di nascita).
Ulteriori chiarimenti – A tal proposito, l’INAIL ricorda che in entrambe le denunce il datore di lavoro deve indicare, quale “data di inizio attività”, la data di assunzione (data di inizio occupazione irregolare) del lavoratore, che deve coincidere con quella comunicata, per lo stesso lavoratore, sia all’INPS sia, nel caso di datore di lavoro del settore edile, alla Cassa edile. Non appena la Sede INPS territorialmente competente riceve la denuncia deve tempestivamente comunicare al datore di lavoro l’importo del premio dovuto, senza aggravio di somme aggiuntive, da versare con modello unificato di pagamento F24 utilizzando, come di consueto, il “numero di riferimento” indicato sul provvedimento stesso. È chiaro che sul modello telematico “EM-SUB” è necessario indicare anche il codice ditta INAIL, altrimenti bisogna presentare in tempi brevi allo Sportello Unico per l’Immigrazione un’apposita comunicazione integrativa del predetto modello.