22 dicembre 2011

FASDAPI: immutato l’importo contributivo per il 2012

Entro il 10 gennaio 2012 le aziende sono tenute al versamento dei relativi contributi
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il FASDAPI (Fondo di Assistenza e Solidarietà Dirigenti della Piccola e Media Industria), con la circolare n. 28 dell’1 dicembre 2011, ha comunicato che, al fine di garantire le coperture assicurative previste dall’art. 12 del C.C.N.L. applicati ai dirigenti delle P.M.I., le aziende sono tenute al versamento dei relativi contributi entro il 10 gennaio 2012. Inoltre, il Fondo ha comunicato che per l’anno venturo restano confermati gli importi delle quattro fasce contributive dei dirigenti.

Le fasce contributive – Dunque, anche per l’anno 2012 sono stati confermati gli stessi contributi previsti per l’anno in corso, ovvero:
- fino a 50 anni sono dovuti contributi pari a 1.310 euro;
- da 51 a 55 anni sono dovuti contributi pari a 1.430 euro;
- da 56 a 60 anni sono dovuti contributi pari a 1.790 euro;
- da 61 a 75 anni sono dovuti contributi pari a 1.980 euro.

Il Long Term Care - Il Fondo, nella circolare in commento, si preoccupa di precisare che è stata confermata anche per l’anno 2012, la copertura “Long Term Care” (ovvero, la perdita di autosufficienza per lo svolgimento di alcune delle fondamentali funzioni ed attività della vita quotidiana come, ad esempio, vestirsi o svestirsi, igiene del corpo, mobilità, bere e mangiare, ecc.) entrata gratuitamente in vigore dal 1° gennaio 2002. L'indennizzo annuo assicurato è pari a euro 9.300,00.

Il versamento dei contributi - Al fine di evitare disguidi amministrativi e quindi garantire l’effettiva copertura dei rischi assicurati, il Fondo invita tutte le Aziende a voler tassativamente pretendere che la banca, presso la quale viene ordinato il pagamento del contributo, indichi nella causale di versamento del bonifico bancario il codice prestampato nel riquadro "causale versamento" della lettera d'ordine riportata in calce allo stesso mod. FASDAPI "12" allegato ad esso. Qualora i contributi non venissero pagati entro il 10 gennaio 2012, per il "rinnovo" delle coperture assicurate nel precedente anno, vi è l’automatica cancellazione dell'iscrizione al Fondo e la relativa cessazione delle garanzie sui rischi assicurati con decorrenza dal 1° gennaio 2012. Mentre, il mancato pagamento dei contributi relativi alle nuove iscrizioni "ingressi in corso d'anno" comporta la non attivazione delle garanzie previste dall'art. 12 C.C.N.L. dirigenti P.M.I.

Confapi e Federmanager - Continuando nel commento della circolare in questione è possibile notare che viene confermata anche la norma sull’entrata in garanzia per la copertura dei rischi assicurati in favore dei dirigenti di aziende che applicano il C.C.N.L. stipulato da Confapi e Federmanager dalla data di assunzione o nomina del dirigente, a condizione che la stessa azienda provveda ad inviare al Fondo, entro 15 giorni dalla stessa data di assunzione o nomina, il relativo modulo di "comunicazione di iscrizione " debitamente sottoscritto anche dal dirigente, reperibile nella sezione moduli vari, area “DIRIGENTI” del sito www.fasdapi.it. Qualora la “comunicazione di iscrizione” al Fondo avviene dopo 15 giorni dalla data di assunzione o nomina del dirigente, la copertura dei rischi decorrerà dalle ore 24.00 del giorno dell’invio (risultante dal timbro postale di partenza) al Fondo della predetta comunicazione, a mezzo raccomandata A/R.

Ulteriori specifiche - Infine, il Fondo rammenta che per le aziende resta confermato il vantaggio economico derivante dall’iscrizione al FASDAPI nel senso che, sugli importi corrisposti al Fondo, devono essere conteggiati e versati, in favore dell’INPS, non i contributi ordinari, ma soltanto il contributo di solidarietà del 10%.

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