20 giugno 2013

Ferie non godute. Aziende chiamate al controllo

Entro il 30 giugno prossimo i datori di lavoro devono consentire ai propri dipendenti la fruizione delle ferie residue maturate nell’anno 2011

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - La fine del corrente mese coincide con un importante adempimento da tener d’occhio. Infatti, i datori di lavoro che non hanno concesso la fruizione delle due settimane di ferie maturati nel 2011, devono farlo entro il 30 giugno 2013. Qualora ciò non accada, il datore di lavoro, oltre a versare i contributi entro il 16 agosto 2013 sulle ferie maturate e non godute a tale data, deve pagare anche una sanzione amministrativa che va da € 130 a € 780 per ciascun lavoratore. Al riguardo, occorre ricordare che per l’anno in corso i lavoratori hanno diritto ad altre due settimane del monte ferie da maturare per il 2013.

Ferie - Le ferie, la cui durata è prestabilita dai rispettivi C.C.N.L., rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore, in quanto è garantito dalla Costituzione. In ogni caso, la rispettiva durata non può essere inferiore alle 4 settimane annuali, così come stabilito dal D.Lgs. 66/2003. Infatti, il predetto decreto distingue tre periodi di riposi: i primi due periodi corrispondono a due settimane l’uno; mentre il terzo periodo, quello eccedente il minimo sindacale, può essere previsto dai C.C.N.L. o dal contratto di assunzione.

Il meccanismo – Il primo periodo di ferie, pari a due settimane, va fruito nello stesso anno di maturazione, in modo ininterrotto, purché non vengano violati i principi del codice civile. Nel senso che la richiesta deve essere comunque formulata in anticipo in modo tale da rispettare le esigenze dell’impresa. Qualora il lavoratore non abbia beneficiato del suddetto periodo di ferie nel corso dell’anno, il datore diventa passibile di sanzione; il lavoratore, invece, vanta un credito per ciascun giorno di mancato godimento delle ferie, questi crediti gli verranno liquidati a fine rapporto. Il secondo periodo di ferie, sempre pari a due settimane, può essere fruito in modo ininterrotto o frazionato entro e non oltre 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Se non viene rispettato il suddetto termine: il datore di lavoro sarà sanzionato; mentre il lavoratore vanterà un credito di ferie arretrate di cui potrà fruire successivamente (in ultima istanza, gli verranno indennizzate a fine rapporto lavoro). Infine, il terzo periodo, vale a dire quello che eccede il periodo minimale, è piuttosto flessibile rispetto ai precedenti periodi in quanto è generalmente previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione. Infatti, è addirittura possibile monetizzare le ferie non fruite mediante un’indennità sostitutiva.

Scadenza – Dunque, alla luce di quanto finora affermato è molto importante che i datori di lavoro controllino la situazione di ciascun dipendente per non incorrere in sanzioni inutili. Occhio alla scadenza però. Non resta ancora molto tempo per i datori di lavoro che devono concedere i periodi di riposo, poiché il 30 giugno prossimo scade l’ultimo giorno utile per consentire ai propri dipendenti di beneficiare l’eventuale arretrato di ferie relative al “minimo legale”, maturato nell’anno 2011.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy