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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 16/2014, ha chiarito che l’attività svolta dai fisioterapisti (diplomati o iscritti negli elenchi istituiti dalle regioni) può considerarsi esclusa dall’applicazione della “presunzione di parasubordinazione” di cui alla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), in quanto considerato un professionista a tutti gli effetti. Infatti, tale attività rientra nell’ambito delle prestazioni professionali di cui all’art. 69-bis, c. 3 del D.Lgs. n. 276/2003, con la conseguente esclusione dell’applicazione della presunzione.
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