10 febbraio 2016

Fondo di integrazione salariale: apprendisti inclusi nella media occupazionale

Entro l’8 maggio 2016, le imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti dovranno versare il contributo ordinario, pari allo 0,65%, per il mese di gennaio 2016

Autore: Daniele Bonaddio

Gli apprendisti entrano nel computo della media occupazionale per stabilire se un’impresa rientri o meno nell’ambito del Fondo di integrazione salariale. Infatti, a decorrere dalla mensilità febbraio 2016 la procedura UniEmens inserirà questi ultimi nel computo della media occupazionale di più quindici dipendenti nel semestre precedente.


La novità si è resa necessaria giacché il nuovo Fondo di integrazione salariale è già operativo del 1° gennaio 2016, anche se il Decreto Interministeriale che dovrà stabilire l’operatività vera e proprio del Fondo tarda ad arrivare.


Nonostante manchi ancora il D.I. di attuazione, l’INPS pretende già il versamento del contributo ordinario (che è passato dallo 0,50% allo 0,65%) relativo al mese di gennaio 2016 e concede alle imprese tre mesi di tempo (fino all’8 maggio 2016) per ottemperare all’adempimento.


Nota bene. Le novità introdotte dal Fondo di integrazione salariale sono rivolte, per il momento, esclusivamente alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente; mentre per i datori di lavoro non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo (es. coloro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti), l’INPS si esprimerà successivamente all’adozione del predetto D.I.


A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 548 di ieri.


Fondo di integrazione salariale – Il D.Lgs. n. 148/2015, che rivista completamente la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, all’art. 29 ha previsto che il Fondo di solidarietà residuale, disciplinato dalla Riforma Fornero (art. 3, commi 19 e ss. della L. n. 92/2012) e istituito con D.I. n. 79141/2014,a decorrere dal 1° gennaio 2016 assuma la denominazione di “Fondo di integrazione salariale”. Da tale data, quindi, si applicano tutte le disposizioni contenute nel predetto articolato, oltre a quelle che ora disciplinano il fondo residuale, previste dall’art. 28 del D.lgs n.148/2015. Di conseguenza, non trovano più applicazione le norme contenute nel decreto istitutivo del Fondo di solidarietà residuale n. 79141/2014.


Il Fondo di integrazione salariale, pertanto, nel vigente sistema normativo, continua la gestione iniziata dal Fondo residuale, assicurando la medesima funzione di tutela di sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015.


Attenzione. A cambiare non è soltanto la denominazione del Fondo, in quanto si modificheranno anche alcune regole e in particolare l’allargamento di alcune prestazioni anche ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 lavoratori in precedenza non coperti dai fondi di solidarietà.


Operatività del Fondo e apprendisti – Sul punto, l’INPS ha tenuto a precisare che in attesa dell’adozione del D.I. (Lavoro-Economia), che andava emanato entro il 23 dicembre 2015, ai soggetti che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale si applicano comunque le nuove regole, con decorrenza 1° gennaio 2016.


Di conseguenza, anche le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2 del D.Lgs. n. 148/2015 che prevede l’inclusione degli apprendisti nel computo della media occupazionale, scatta dal 1° gennaio 2016. Ciò significa, che a decorrere dalla mensilità febbraio 2016 la procedura UniEmens inserirà gli apprendisti nel computo della media occupazionale di più quindici dipendenti nel semestre precedente.


Contributo ordinario e addizionale – Altra importante conseguenza derivante dall’introduzione dal 1° gennaio 2016 del Fondo di integrazione salariale, riguarda il versamento del contributo ordinario e addizionale.


Tali Fondi, infatti, sono finanziati dai seguenti contributi:


  • i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori;
  • i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori.

Inoltre, è possibile stabilire anche un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro connesso all’utilizzo dell’assegno di solidarietà, pari al 4% della retribuzione persa.


Versamento contributo ordinario – Giacché il Fondo è operativo dal 1° gennaio 2016, l’INPS ha concesso tre mesi di tempo (8 maggio 2016) alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti solo in virtù dell’apporto degli apprendisti nella predetta media occupazionale, per poter versare il contributo ordinario, pari allo 0,65% dell’imponibile, dovuto per la mensilità di gennaio 2016.


A tal fine, occorre valorizzare – all’interno di “DenunciaAziendale” “AltrePartiteADebito” – l’elemento “AltreADebito” e indicando i seguenti dati:


  • in “CausaleADebito” il codice “M131”;
  • in “Retribuzione” l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
  • in “SommaADebito” l’importo del contributo, pari allo 0,65% dell’imponibile.
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