Le imprese operanti alla data del 1° gennaio 2014 nel settore dell’artigianato restano fuori dall’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale (art. 3, co. 19 della L. n. 92/2012). Per queste ultime, infatti, vige un Fondo a parte denominato “Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato”, costituito dall’accordo interconfederale del 30 novembre 2012. Pertanto, le Sedi INPS dovranno procedere all’eliminazione del codice di autorizzazione “0J”, che ha assunto il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 79141/2014”.
Nel Fondo alternativo rientrano anche le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.
Inoltre, per le imprese già operanti alla data del 16 aprile 2015, l’esclusione dal Fondo di solidarietà residuale opera a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di costituzione dell’impresa se successiva.
Attenzione. Le imprese che non rientrano nel Fondo di solidarietà residuale e hanno erroneamente versato la contribuzione ordinaria mensile di finanziamento dello 0,5%, potranno recuperare l’importo entro il 16 luglio 2015 indicando nel flusso UniEmens il codice conguaglio “L220” avente il significato di “Recupero Contributo mensile 0,50% al Fondo di solidarietà residuale”, da valorizzare all’interno della sezione “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.
A chiarirlo è stato l’INPS con la circolare n. 79 di ieri, che definisce meglio l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale.
Fondo residuale – La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 3, co. 19 ha previsto l’istituzione di un fondo di solidarietà residuale, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro, in favore di settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
Tale Fondo, in particolare, è disciplinato dal D.I. n. 79141 del 7 febbraio 2014 che non identifica espressamente i settori in cui devono operare le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del medesimo Fondo residuale, ma individua semplicemente quali destinatari delle tutele assicurate dal Fondo in oggetto i lavoratori dipendenti da imprese appartenenti ai settori non rientrati nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all’attivazione del predetto Fondo.
Quindi, a seguito di alcuni chiarimenti pervenuti all’INPS in merito alla corretta individuazione dell’ambito di applicazione del predetto Fondo, sono state fornite precisazioni per quanto riguarda le tipologie di imprese per le quali è stato istituito il Fondo di solidarietà residuale.
Università non statali – Le Università non statali legalmente riconosciute, siccome rientrano tra le pubbliche amministrazioni in quanto tali organismi hanno natura giuridica di enti pubblici non economici, restano fuori dal campo di applicazione del Fondo istituito dalla Fornero. Pertanto, i suddetti organismi siano già destinatarie della attribuzione del codice di autorizzazione “0J”, dovranno rivolgersi alla competente Sede INPS per chiederne l’eliminazione.
Imprese esattoriali e trasporto - Stessa esclusione vale per le imprese di gestione esattoriale e per quelle esercenti attività di trasporto.
Per i primi vige il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Rientrano in tale fondo: la Società Equitalia spa e le altre società per azioni; la società Equitalia Giustizia spa; la società Riscossione Sicilia spa; le altre società cui sono stati trasferiti, ai sensi dell’articolo 3, comma 24, del D.L. n. 203/2005, i rami di azienda relativi all’attività di riscossione svolta per conto degli enti locali, qualora dette società abbiano senza soluzione di continuità iscritto i propri dipendenti ed effettuato i versamenti dei relativi contributi al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende del servizio di riscossione costituito ai sensi della Legge n. 377/1958 e successive integrazioni.
Per le attività di trasporto invece è stato istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico. I destinatari del Fondo sono i lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di quindici dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita.
Stop al contributo - Sul punto, si ricorda che il Ministero del Lavoro in un recente interpello (n. 5/2015) ha evidenziato che le cooperative sociali di tipo b) di cui alla L. n. 381/1991 beneficiano di un regime speciale per i lavoratori svantaggiati, che riduce a zero le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale.
Di conseguenza, le cooperative sociali sono esentate per i lavoratori svantaggiati dal pagamento di ogni forma di contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale (es. contribuzione ASpI, contribuzione CIGO/CIGS).
Alla luce di ciò, il Ministero del Lavoro ritiene che nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b) non risulti dovuto il versamento del contributo ordinario pari allo 0,50% relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo residuale di cui all’art. 3, co. 19, L. n. 92/2012.