31 dicembre 2015

Fondo di solidarietà residuale: via libera alle domande

Dal 18 dicembre 2015 è possibile inoltrare le domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà residuale

Autore: redazione fiscal focus

L’INPS, con il Messaggio n. 7637/2015, ha fornito importanti istruzioni operative in merito al Fondo di solidarietà residuale (dal 1° gennaio 2016 denominato “Fondo di integrazione salariale”), disciplinato ora dall’art. 28 del D.Lgs. n. 148/2015. Con l’occasione l’Istituto previdenziale ha evidenziato che – grazie al D.M. 30 novembre 2015 - dal 18 dicembre scorso è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà residuale, dandone piena operatività. Da tale data, quindi, possono essere presentate le domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo residuale.


Ora, alla luce di quanto appena affermato, e premesso che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, le prestazioni sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dalla data del 3 dicembre 2015. Mentre il periodo intercorrente tra il 3 dicembre 2015 e il 28 dicembre 2015 è neutralizzato. Di conseguenza, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel predetto periodo, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda è il 28 dicembre 2015.


Per quanto concerne invece gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 28 dicembre 2015, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.


Attenzione però. Stante l’abrogazione al 31.12.2015 del D.I. 79141/2015, le domande potranno essere inoltrate al Fondo: fino al 31 dicembre 2015, ovvero dalla data successiva del termine del periodo neutralizzato, per eventi di sospensione decorrenti al massimo dalla data del 30 gennaio 2016.


Fondo di solidarietà residuale - Il nuovo panorama degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, entrato in vigore lo scorso 24 settembre per effetto del D.Lgs. n. 148/2015, all’art. 28 disciplina il Fondo di solidarietà residuale, abrogando di conseguenza quello già previsto dall’art. 3, co. 19 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero).Il Fondo, istituito dal D.I. n. 79141 del 7 febbraio 2014, opera fino al 31 dicembre 2015 in favore dei datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nel campo di applicazione della CIGO o CIGS e per i quali non sono stati istituiti fondi di solidarietà bilaterali.


Sul punto, l’art. 29, co. 4 del D.Lgs. n. 148/2015 dispone che entro 30gg dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto, dovrà essere emanato un D.I. contenente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà residuale, operativa dal 1° gennaio 2016. Da tale data, infatti, il Fondo residuale assume la denominazione di “Fondo di integrazione salariale”.


Beneficiari - L’assegno ordinario è riconosciuto esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o parziale, compresi gli apprendisti, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.


I lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel computo dei giorni di “effettivo lavoro” vi rientrano i giorni di ferie, festività e infortunio, compresi i periodi di gravidanza e puerperio.


Misura - La misura dell’assegno ordinario è pari all’integrazione salariale, ridotto del 5,84%% ai sensi dell’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.Alla luce della recente rivisitazione degli ammortizzatori sociali, l’art. 3 del D.lgs. n. 148/2015 dispone che il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.


Durata – Quanto alla durata, l’art. 4, co. 5 del D.I. n. 79141/2014 stabilisce che i trattamenti integrativi vengono corrisposti fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile.


Cause di intervento - Premesso che l’integrazione salariale deve essere concessa esclusivamente per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta, con la conseguenzache nessuna prestazione è dovuta dal fondo in caso di cessazione anche parziale di attività, l’assegno ordinario è finalizzato a supportare:


  • sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata;
  • sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo.

Riepilogando, l’intervento può essere richiesto per:


  • eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro ovvero ai prestatori di lavoro;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa;
  • contratti di solidarietà;
  • procedure concorsuali con continuazione dell’attività di impresa (fino al 31/12/2015).
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