Premessa –Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 619 pubblicata in data 16 dicembre 2012, stabilisce espressamente che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) non è autocertificabile. Infatti, l’attuale art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (in questo caso gli istituti previdenziali o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da un’autodichiarazione, che non insiste né sui fatti, né su status, né tantomeno su qualità personali.
Il DURC – Come è noto, la L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità) ha introdotto importanti novità in materia di DURC, introducendo l’art. 44-bis nel D.P.R. n. 445/2000, il quale stabilisce che “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”. Si rammenta, inoltre, che la disposizione suddetta prevede l’utilizzabilità del documento solo nei rapporti tra privati. Ciò crea non pochi problemi per ottenere la certificazione in commento. Infatti, le P.A. né potranno chiedere il rilascio del DURC e né potranno utilizzarli ai fini delle proprie attività, ma potranno solamente verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute dai privati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei documenti conservati nelle banche dati delle amministrazioni certificanti, le quali dovranno rispondere alle richieste di verifica entro 30 giorni oppure consentire l'accesso diretto alle proprie banche dati.
Precisazioni – Nella nota protocollo in commento, il Ministero del Lavoro tiene a precisare anche che la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria è tutt’altro che la mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l’art. 46 lett. p, del D.P.R. n. 445/200), ma semplicemente un’attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
La non autocertificabilità – Ciò premesso, arrivando al nocciolo della questione, l’art. 44-bis del D.P.R. n. 445/200 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da una autodichiarazione, che non insiste evidentemente né su fatti, né su “status” né tantomeno su qualità personali. Pertanto, il recente riferimento normativo lascia intendere la possibilità, da parte delle P.A., di acquisire un DURC e non una autocertificazione da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.
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