Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
A partire dallo scorso mese di settembre, è divenuto possibile cedere le ferie e i riposi a colleghi che si trovino nella condizione di dover assistere figli minori affetti da malattie che necessitino di cure costanti. Deve tuttavia trattarsi di lavoratori che svolgano mansioni di pari livello e categoria. La previsione riguarda le ferie e i riposi che eccedono i limiti i minimi imposti dalla legge a tutela della salute psicofisica del lavoratore. Vediamo nel dettaglio limiti e modalità di applicazione di questa nuova previsione.
Con il Decreto Legislativo n. 151/2015, in attuazione della delega prevista dal Job Act, è stato introdotto un sistema solidale di cessione di riposi e ferie ai colleghi dipendenti della stessa azienda con la finalità di consentire al lavoratore di assistere un figlio minore che, per le particolari condizioni di salute, necessita di cure costanti.
La norma è in vigore dallo scorso 24 settembre e riguarda la cessione di riposi e ferie, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria.
La misura, le condizioni e le modalità per l’effettiva possibilità di disporre la cessione sono affidate ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
Rimane comunque fermo il divieto di operare la cosiddetta “monetizzazione” delle ferie previste dalle legge, con la sola eccezione:
Disciplina generale della fruizione obbligatoria delle ferie legali
La norma, in via preliminare, richiama e conferma la disciplina in vigore relativa al godimento delle ferie legali spettanti ai lavoratori subordinati. Il datore di lavoro infatti ha l’obbligo di:
Disciplina della cessione delle ferie disponibili
La disciplina innovata dal Jobs Act trae spunto dalla Legge francese n.459 del 9 maggio 2014, nota come “Loi Mathys”, dal nome di un giovane, gravemente ammalato, che non poteva essere assistito giornalmente dal padre, avendo esaurito questi tutte le ferie e i permessi disponibili. In quell’occasione furono i colleghi di lavoro a mettere spontaneamente a disposizione parte delle proprie ferie e dei propri riposi. L'iniziativa, formalizzata in un accordo aziendale, divenne poi una legge che sancì il principio in base al quale i dipendenti possono donare, in modo anonimo, parte delle ferie e dei permessi non fruiti ad altri colleghi di lavoro che ne abbiano necessità per assistere i loro figli malati o bisognosi di cure.
La cessione potrà avere ad oggetto soltanto i giorni di ferie disponibili, ovvero quelli previsti dal CCNL o dalla contrattazione individuale in aggiunta al periodo minimo legale di ferie pari a 4 settimane.
Per quanto riguarda i giorni minimi di riposo stabiliti dal D.Lgs. n. 66 del 2003, che sono anche essi esclusi dalla possibile cessione delle ferie, il riferimento è alla normativa sul riposo giornaliero e alla normativa sul riposo settimanale.
Sempre a norma del D.Lgs. n. 66 del 2003, costituisce "periodo di riposo, qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”. Il Decreto fissa in: