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Il nostro legislatore da sempre rivolge particolare attenzione alla tutela dello sviluppo psico-fisico dei minori, garantendo il completamento dell’istruzione obbligatoria e vietando lo svolgimento di attività che ne possano compromettere la salute e la dignità. Già prima dell’entrata in vigore della Costituzione, con la Legge n. 653/34, furono previste disposizioni relative alla tutela delle condizioni di lavoro delle donne e dei fanciulli.
La Costituzione, all’art. 37, ha poi stabilito che la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e che la legge stabilisce il limite d’età per il lavoro salariato.
Proprio in applicazione di tale principio costituzionale è stato definito l’apparato normativo sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, man mano adeguato agli indirizzi espressi dall’UE.
Oggi la legge prevede che la durata del periodo di istruzione obbligatoria è pari ad almeno 10 anni, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
Con riferimento ai minori la legge distingue tra:
Le lavorazioni vietate
È in ogni caso vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico del minore: si tratta delle attività che comportano l’esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici oppure di specifici processi di lavorazione.
L’unica deroga è prevista in caso di indispensabili ragioni legate alla formazione professionale, con preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro, e per il tempo necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio, oppure in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro e sotto la sorveglianza di tutor competenti anche in materia di prevenzione e di protezione dei rischi per la salute umana e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente.
La valutazione dell’idoneità alla mansione deve avvenire attraverso visite mediche preassuntive e periodiche, obbligatorie nel caso di svolgimento di mansioni a rischio.
Il rapporto di lavoro
Lo svolgimento del rapporto di lavoro del minore avviene in applicazione della disciplina normativa vigente con riferimento alla generalità dei lavoratori, salvo deroghe ed eccezioni più favorevoli disposte dalla legge o dalla contrattazione collettiva volte a tutelare o garantire le diverse esigenze dei minori: deve dunque essere assicurata la parità di trattamento retributivo a parità delle condizioni di lavoro.
Particolari disposizioni vigono in materia di:
In questo caso è necessario che vi sia l’assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale e l’autorizzazione dell’Ispettorato Unico del lavoro. Sono escluse dalla preventiva autorizzazione quelle attività che per la loro natura, per le modalità di svolgimento, per l’estemporaneità e per l’episodicità, non sono in alcun modo assimilabili al concetto di lavoro o di “occupazione”, che presuppone una prefigurazione in termini oggettivi, soggettivi, di programma e temporali dell’intervento del giovane. Ugualmente, l’autorizzazione non è richiesta per quelle prestazioni non retribuite svolte nell’ambito della didattica svolta da organismi pubblici aventi compiti istituzionali di educazione e formazione.
In particolare, nei casi di utilizzazione di minori di anni 14 in programmi radiotelevisivi, a tutela della loro dignità, immagine, privacy e salute, è fatto divieto di:
Apprendistato - Il contratto di apprendistato di primo livello, secondo la disciplina riscritta dal Jobs Act, è la tipologia contrattuale specificatamente volta il conseguimento della qualifica triennale o del diploma professionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali. L’età degli apprendisti di primo livello va dai 15 ai 25 anni e la durata massima del contratto è di tre anni. La regolamentazione dell’istituto è rimessa alle Regioni e alle Province autonome. In caso di inadempienza sarà compito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvedere con propri decreti. La norma in vigore prevede inoltre che il contratto dei giovani che hanno concluso positivamente il percorso formativo possa essere prolungato di ulteriori 12 mesi anche al fine di completare il proprio percorso formativo con un titolo IFTS o di diploma professionale statale. Si prevede poi la possibilità di stipulare contratti della durata massima di quattro anni, a partire dal secondo anno di scuola, finalizzati non solo al diploma di istruzione superiore di secondo grado, ma anche all’acquisizione di “ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore”. Il datore di lavoro che intende stipulare questa forma contrattuale deve sottoscrivere un apposito protocollo con l’istituzione formativa cui il ragazzo appartiene: in essa vengono esplicitati il contenuto e la durata degli obblighi formativi in capo al datore di lavoro: la formazione svolta nei centri professionali regionali non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale del secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno. Sotto il profilo economico, dalla retribuzione spettante per contratto all’apprendista va sottratto l’intero monte ore formativo esterno all’azienda, mentre, per quello interno all’impresa, si riconosce un importo pari al 10% della retribuzione dovuta. Per la sottoscrizione del contratto, in caso di apprendista quindicenne “bambino” è necessaria l’assistenza dei titolari della potestà genitoriale.
Lavoro accessorio - È possibile impiegare i giovani in attività di lavoro accessorio, purché abbiano compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale, su un apposto modulo predisposto dal Ministero. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio, in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero, va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.
Esclusioni dalla disciplina del lavoro minorile
Sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in tema di lavoro minorile i lavori occasionali o di breve durata non nocivi, né pregiudizievoli, né pericolosi e che presentino le seguenti caratteristiche:
L’apparato sanzionatorio
L’apparato sanzionatorio vigente prevede che il datore di lavoro che contravvenga: