29 luglio 2013

Il tributarista non è co.co.pro.

Il MLPS definisce lo status di lavoratore autonomo del tributarista

Autore: Redazione Fiscal Focus
Tributaristi non co.co.pro. - In merito alla presunzione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge n. 92/2012 (riforma Fornero), un tributarista associato Lapet ai sensi della Legge n. 4/13, che ha regolamentato le professioni senz’albo, ha presentato una richiesta di chiarimento al Ministero del Lavoro. La sede ministeriale ha confermato che i tributaristi non sono co.co.pro. “L’ulteriore chiarimento del Ministero, confermando il principio già espresso con la Circolare n.32/2012 è perfettamente in linea con la nostra interpretazione. Pertanto, i committenti potranno tranquillamente continuare ad avvalersi della professionalità dei nostri tributaristi senza dover incorrere nei limiti previsti dalla Legge Fornero”, ha aggiunto il presidente nazionale tributaristi Lapet, Roberto Falcone.

Il chiarimento ministeriale - Nel caso in cui l’attività lavorativa sia svolta alla stregua di prestazioni professionali, quindi nell’ambito di un ordinamento che richiede l'iscrizione a un ordine professionale o ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati dettando altresì precisi requisiti e condizioni, non può considerarsi operativa la presunzione di cui al comma 1 dell'art. 26, Legge n. 92/2012. Ciò è quanto ha illustrato anche la Circolare Ministeriale n. 32 del 27/12/2012 emessa dal dicastero del Lavoro. Inoltre le attività che non rientrano in tali disposizioni o che sono controllate da Pubbliche amministrazioni sono elencate in maniera inequivocabile nel D.M. del 20/12/2012. Fatta una simile premessa, il MLPS afferma che “l’assenza di uno specifico richiamo nel DM e le modalità della tenuta dei registri da parte del MISE ai sensi della legge n. 4/2013, in materia di professioni non regolamentate, inducono a ritenere che l’attività professionale indicata (Tributarista qualificato Lapet di cui alla Legge 4/2013) non sia riconducibile alla deroga di cui all’art. 69 bis co. 3 del d.lgs. n. 276/2003”, scrive la Lapet in una nota.

Lavoro autonomo – Il fatto che il Tributarista qualificato Lapet ‘non sia riconducibile alla deroga di cui all’art. 69 bis co. 3 del d.lgs. n. 276/2003’ non implica però che questi non possa operare avvalendosi di partita Iva. “Infatti, la presunzione di cui al comma 1 dello stesso articolo 69 è relativa, e non assoluta, e nulla esclude che in tale ipotesi venga concluso un genuino rapporto di lavoro autonomo a partita Iva se rispettoso di quanto previsto, in via alternativa, dal comma 2 dell’art. 69 bis, il quale esclude l’operatività della presunzione di cui al citato comma 1 quando ricorrono, contemporaneamente, i seguenti requisiti: - il grado elevato delle competenze tecnico professionali; - un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1.25 volte al livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, co. 3, legge n. 233/90”, conclude l’associazione dei tributaristi.
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