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Premessa – I datori di lavoro e i dipendenti extracomunitari già noti alla giustizia non possono procedere alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari. La novità è contenuta nel D.Lgs. 109/2012, che permette ai datori di lavoro, che alla data del 9 agosto 2012 abbiano impiegato lavoratori stranieri per almeno tre mesi, di regolarizzare i propri dipendenti extracomunitari irregolari (presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente), attraverso una dichiarazione di emersione da presentare allo Sportello unico per l'immigrazione, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. In particolare, non possono essere regolarizzati: i datori di lavoro che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati relativi alla intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento dell’immigrazione clandestina; e i lavoratori condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati di ordine pubblico o comunque espulsi o segnalati.
Chi può essere ammesso alla sanatoria? – Sono ammessi alla sanatoria: i datori di lavoro italiani (con reddito superiore a 30.000 euro per lavoro dipendente; con reddito superiore a 20.000 euro per nuclei familiari con un solo componente e 27.000 euro per nuclei familiari con più componenti); i datori di lavoro comunitari, in possesso del requisito reddituale; i datori di lavoro extracomunitari in possesso del visto e del requisito reddituale. Per i cittadini extracomunitari invece, al fine di essere ammessi alla regolarizzazione, è necessaria la loro presenza ininterrotta in Italia dal 31 dicembre 2011 (o anche prima).
Gli esclusi dalla sanatoria – Al contrario, non possono avviare la procedura di regolarizzazione i datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per: favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; reclutamento di persone da destinare a prostituzione; sfruttamento della prostituzione; reclutamento di minori da impiegare in attività illecite; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; occupazione irregolare di stranieri (privi del permesso di soggiorno). Sono altresì esclusi i datori di lavoro che a seguito di procedure d’ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione del lavoro irregolare non hanno provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o all’assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro. Per quanto riguarda, invece, i lavoratori extracomunitari non possono essere regolarizzati coloro che sono: presenti in Italia in modo interrotto dal 31 dicembre 2011; destinatari del provvedimento di espulsione amministrativa (art. 13 del T.U. immigrati); destinatari del provvedimento di espulsione per prevenzione del terrorismo (art. 3, del D.L. n. 144/2005); segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.), per uno dei reati previsti dall’art. 380 del medesimo codice; considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei due Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.