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Prima ancora che entrasse in vigore la nostra Costituzione, già la Legge n. 653/34 prevedeva disposizioni relative alla tutela delle condizioni di lavoro delle donne e dei fanciulli. La Costituzione, all’art. 37, ha poi stabilito che la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e che la legge stabilisce il limite d’età per il lavoro salariato. Proprio in applicazione di tale principio costituzionale è stato definito l’apparato normativo sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, che nel tempo si è progressivamente adeguato agli indirizzi espressi dall’UE.
Il nostro ordinamento dunque, da sempre, rivolge particolare attenzione alla tutela dello sviluppo psico-fisico dei minori, garantendo il completamento dell’istru
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