24 settembre 2014

Imprese neocostituite. Assunzioni facilitate

Per le imprese edili neocostituite, il limite del 20% per le assunzioni a termine si calcola dal momento di assunzione del lavoratore

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Assunzioni a termine flessibili per le imprese neocostituite. Infatti, la verifica per determinare il rispetto della percentuale massima di assunzioni di lavoratori con contratto a termine, scatta dalla data di assunzione del primo lavoratore a tempo determinato. A precisarlo è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 14974/2014 a seguito di un quesito avanzato dall’Ance, nel quale vengono chieste le diverse modalità di computo, al fine di rispettare la percentuale massima di lavoratori a tempo determinato, nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l’anno.

Limite di assunzione - In via preliminare è bene ricordare come il Jobs act, nel liberalizzare l’istituto del contratto a termine, abbia allo stesso tempo introdotto una soglia massima di assunzione sul totale degli impiegati, pari al 20%. Percentuale, questa, che deve essere calcolata in riferimento al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per quanto concerne le realtà imprenditoriali più piccole, vale a dire le imprese che occupano fino a 5 dipendenti (come nel caso di specie), viene comunque concessa loro la possibilità di stipulare un contratto a termine.

Ccnl Edilizia – Al riguardo, si rammenta che in mancanza di una disciplina contrattuale che regolamenta le imprese edili è possibile applicare il criterio introdotto dal Jobs act (20% dei dipendenti assunti a tempo indeterminato), tenendo conto eventualmente anche dei diversi limiti individuati dal Ccnl (più alta o bassa del 20%).

Risposta MLPS –
Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro richiama la circolare n. 18/2014, la quale ha fornito alcune indicazioni operative per il personale ispettivo sulla nuova disciplina del contratto a termine, in vigore dal 20 maggio 2014. In particolare, nel testo della circolare è stato chiarito che “il datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale, è tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti, alla data del primo gennaio dell'anno di stipula del contratto o per le attività iniziate durante l'anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine”. Sulle basi di tale dettato normativo, le imprese edili neocostituite possono fare riferimento a un termine diverso da quello del primo gennaio dell'anno stabilito per legge, per l'assunzione di personale a termine, cioè a quello della sottoscrizione del contratto a tempo determinato. Rimane fermo che per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato (al primo gennaio o alla data di costituzione) è comunque consentito di stipulare un contratto a termine.
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