4 marzo 2013

INAIL. La denuncia infortunio passa sul web

Dal 1° luglio 2013 la denuncia infortunio dovrà essere inoltrata in maniera telematica
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – La denuncia infortunio cede il passo alla telematizzazione. Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2013 scatta l’obbligo per i datori di lavoro di presentare esclusivamente per via telematica la denuncia infortunio; a tal fine, è stato istituito un nuovo modello scaricabile direttamente dal sito www.inail.it, contestualmente al rilascio della nuova applicazione informatica. Tuttavia, fino al 30 giugno 2013 è possibile utilizzare il modulo cartaceo di denuncia/comunicazione di infortunio opportunamente rivisitato. A renderlo noto è l’INAIL con la nota protocollo n. 725/2013.

La denuncia - La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. L'invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, D.P.R. n. 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'art. 18, c. 1, lett. r), D.Lgs. n. 81/2008 a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione.

T.U. Sicurezza – La telematizzazione deriva dall’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008 che ha previsto l'obbligo da parte dei datori di lavoro di: trasmettere per via telematica all'INAIL la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico; trasmettere per via telematica all'INAIL la denuncia a fini assicurativi degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico. Tale norma s’inserisce pienamente in una logica di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, nonché di semplificazione dell'azione amministrativa.

La telematizzazione – Tale obbligo è stato successivamente rafforzato dal DPCM 22 luglio 2011, il quale ha stabilito all'art. 1 che, "a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente in via telematica". Nel dettaglio l’invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l'Istituto già abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato, per gli imprenditori agricoli, nonché per i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio). Da precisare che la trasmissione per via telematica delle denunce di infortunio a fini assicurativi e statistici riguarda anche l'utenza del Settore navigazione.

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