28 maggio 2014

INAIL. La fattura sbarca sul web

Dal 6 giugno 2014 scatta l’obbligo della fatturazione elettronica verso l’INAIL

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Via libera alla fatturazione in forma elettronica. Infatti, dal 6 giugno 2014 l'INAIL non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea dai propri fornitori. A tre mesi da questa data, inoltre, l’Istituto non potrà più procedere al pagamento, neppure parziale, della fattura fino all’invio del documento in forma elettronica. Le disposizioni per l’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura elettronica alle Amministrazioni pubbliche sono state definite dalla L. n. 244/2007 e dal successivo regolamento di attuazione approvato con D.M. 55/2013. Essa si applica a ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e, dal 6 giugno 2015, ai restanti enti nazionali. La documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza sono disponibili su www.fatturapa.gov.it.

Fatture elettroniche - L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate. Lo SdI, le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 55/2013, è un sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”, nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.

I soggetti interessati -
Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:
• gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge (sono derogate dagli obblighi le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24);
• le Amministrazioni pubbliche, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica;
• gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese Ict), vale a dire soggetti terzi ai quali possono rivolgersi gli operatori economici per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge e le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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