È stata istituita una nuova polizza INAIL in favore di soggetti fruitori di ammortizzatori sociali che effettuano prestazioni volontarie. Per farne richiesta il soggetto promotore dovrà inoltrare telematicamente domanda
almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte del volontario.
Ai fini dell’assicurazione delle attività di volontariato a scopo di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, è stato stabilito un premio speciale unitario nella misura di
euro 258 annuali, pari ad euro 0,86 per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata.
A darne notizia è stato l’INAIL con la Circolare n. 45/2015.
Polizza INAIL – La nuova polizza INAIL è stata istituita con l’art. 12 della L. n. 114/2014 che ha previsto, in via sperimentale per il biennio 2014-2015, il coinvolgimento dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito in attività di volontariato a fini di utilità sociale, in favore di Comuni o enti locali.
In particolare, l’attività di volontariato prestata da tali soggetti in modo personale, spontaneo e gratuito, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è coperta dall’INAIL, in deroga a quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato e i relativi premi sono posti a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Sul punto, si precisa che l’assicurazione INAIL copre i rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali dei volontari beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito che prestano la loro attività nell’ambito delle iniziative progettuali ai fini di utilità sociale individuate dai soggetti promotori in favore di Comuni e di enti locali.
Soggetti promotori – I soggetti che possono attivare i progetti di volontariato, per i quali è prevista la copertura assicurativa INAIL, sono le organizzazioni appartenenti al cosiddetto “terzo settore”, intendendo come tali le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ai sensi della L. n. 266/1991, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali ai sensi della L. n. 383/2000 e le cooperative sociali.
Campo di applicazione – Possono aderire al volontariato i soggetti percettori delle seguenti prestazioni:
• cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria;
• integrazione salariale e contributo di cui all’art. 5, co. 5 e segg. del D.L. n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 236/1993 a seguito di stipula di contratti di solidarietà;
• indennità di mobilità anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini Aspi;
• prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 3 della L. n. 92/2012 e smi;
• altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale, individuate come utili per accedere alla misura sperimentale, ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 dicembre 2014.
Premio speciale unitario – Come precisato in premessa, ai fini dell’assicurazione delle attività di volontariato a scopo di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, è stato stabilito un premio speciale unitario nella misura di euro 258 annuali, pari a euro 0,86 per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata.
Richiesta copertura assicurativa – Ma come bisogna richiedere l’attivazione della copertura assicurativa? Ebbene, il soggetto beneficiario di una delle prestazioni di sostegno al reddito su illustrate, deve innanzitutto manifestare la propria disponibilità e dichiarare il possesso di una delle misure di sostegno al reddito di cui al D.M. del 22 dicembre 2014. Successivamente, i comuni e gli enti locali coinvolti nelle iniziative di volontariato di cui alla misura sperimentale promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie al fine di rendere noti i progetti di utilità sociale che hanno in corso con i soggetti promotori operanti sul territorio.
Una volta acquisita la disponibilità del soggetto e verificato il possesso dei requisiti, il soggetto promotore richiede all'INAIL l'attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il ministero del Lavoro.
Tale richiesta va inoltrata esclusivamente per via telematica
almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte del volontario. Mentre il soggetto promotore, dal canto suo, deve comunicare all’Inail attraverso l’apposito servizio online disponibile sul sito dell’INAIL (
www.inail.it) qualsiasi variazione riguardante i dati già comunicati almeno 10 giorni prima del verificarsi della variazione stessa.