21 luglio 2014

INAIL. Pronte le cartelle Equitalia per i premi scaduti

Equitalia ha anticipato a maggio l’elaborazione della prima iscrizione a ruolo riferita ai debiti scaduti entro il 31.12.2013

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Equitalia bussa alle porte dei datori di lavoro inadempimenti verso l’INAIL. Infatti, sono in fase di notifica le prime cartelle esattoriali per il 2014 relative a premi INAIL scaduti entro il 31 dicembre 2013, con le relative sanzioni civili e gli interessi di mora. Per quest’anno, l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non pagati dai datori di lavoro entro il 31.12.2013, è stata effettuata nel mese di maggio; fino al 2013, invece, tale operazione avveniva nel periodo da ottobre a dicembre.

La decadenza – L’istituto della decadenza è stato introdotto dal D.Lgs. n. 46/1999, il quale prevede l’obbligo di iscrizione degli importi entro il 31.12 dell’anno successivo alla loro contabilizzazione a pena della impossibilità di provvederne l’iscrizione successiva. Al riguardo, si rammenta che la decadenza avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dai crediti creati dall’1 gennaio 2000 ma, con disposizioni contenute nelle finanziarie del tempo, la decorrenza effettiva è stata il 1° gennaio 2004. A causa della grande mole di crediti previdenziali non iscritti in cartella esattoriale (l’iscrizione a ruolo interessa tutti gli enti pubblici riscossori di contributi previdenziali fra i quali l’INPS), la decadenza è stata sospesa dall’art. 38 del D.L. 78/2010, dall’anno 2010 all’anno 2012 reintroducendo di fatto la prescrizione quinquennale prevista dal comma 9 - lettera “b”, art. 3 L. 8.8.1995 n° 335.

Iscrizione a ruolo –
Si rammenta, inoltre, che l’iscrizione a ruolo interessa i premi e le sanzioni civili calcolate alla data di consegna del ruolo, inteso come lista dei soggetti debitori, che può avvenire a date fisse corrispondenti al 10 o al 25 del mese a seconda della data di elaborazione. L’INAIL, in sostanza, ha iscritto a ruolo esattoriale gli importi non pagati, con scadenza fino al 31.12.2013, relativi a:

• i premi scaduti e le relative sanzioni civili calcolate fino al 25.6.2014, data di consegna del ruolo;
• le sanzioni civili e gli interessi di mora calcolati a seguito di tardati pagamenti e non versati alla scadenza prevista purché compresa al 31.12.2013;
• i premi, le sanzioni civili e gli interessi di mora relativi a evasioni connesse al mancato rispetto delle denunce obbligatorie che hanno la scadenza entro il 31.12.2013.

Termini di pagamento – Quanto ai termini di pagamento, che avvengono direttamente presso l’Agente di Riscossione o tramite il mod. F35, si rammenta che la cartella esattoriale dovrà essere pagata entro 60gg dalla notifica; trascorso tale termine decorrono gli interessi di mora (5,14%), calcolati giornalmente e il compenso per la riscossione (aggio) è posto tutto a carico del debitore.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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