Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 34/2014, ha chiarito che il requisito dell’”incremento occupazione netto” in caso di concessione di benefici previsti dalla legislazione italiana, va verificato tenendo conto dell’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non della forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. Ne deriva che i benefici potranno essere fruiti esclusivamente in due casi: sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento, salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso; al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo.
Il quesito – Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per sapere cosa s’intende nel dettaglio con il requisito dell’“incremento occupazionale netto” quale condizione necessaria per fruire di sgravi contributivi legati a nuove assunzioni. In particolare, è stato chiesto se nelle diverse ipotesi di concessione di benefici concessi dalla legislazione, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata possa essere verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi, oppure considerando la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione.
Interpretazione dalla Corte di Giustizia – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro ritiene opportuno verificare innanzitutto i contenuti della disciplina comunitaria in materia e delle relative interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia. A tal proposito, viene richiamato il punto 17 degli “Orientamenti in materia di aiuti all’occupazione”, il quale precisa che per “creazione di posti di lavoro” deve intendersi “creazione netta”, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all’organico (calcolato come media su un certo periodo) dell’impresa in questione. Ne consegue che la semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell’organico, quindi senza creazione di nuovi posti di lavoro, non rappresenta una creazione effettiva di occupazione. Inoltre, viene ricordato come la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese calcola il numero di dipendenti occupati in unità di lavoro-anno (in breve “ULA”) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. Sul punto, risolutiva è stata la sentenza della Corte di Giustizia del 2 aprile 2009, la quale ha stabilito che “gli Orientamenti in materia di aiuti a favore dell’occupazione devono essere interpretati, per quanto attiene alla verifica della sussistenza di un aumento del numero di posti di lavoro, nel senso che si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione”. Secondo tale principio, l’impresa è tenuta a verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”, dunque teorica.
Risposta MLPS – Presa visione del quesito su esposto, il Ministero del Welfare chiarisce che in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. Pertanto, i benefici potranno essere fruiti in due casi: sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento, salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso; al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo. Per concludere, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.
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