Premessa – Rinnovato il modello online per richiede l’indennità prevista a favore dei co.co.pro. Infatti, il vecchio “modello SR92” è stato sostituito con il nuovo modello “CoCoPro 2014 COD. SR140”, valevole per l’anno 2014. Inoltre, è stato aggiornato anche il requisito reddituale per l’anno 2013, che passa da 20.000 euro a 20.220 euro. A precisarlo è l’INPS con il messaggio n. 2999 di ieri.
Indennità “una tantum” – La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha introdotto una somma "una tantum" a favore dei collaboratori a progetto iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS. Per fruire della somma in questione, pari al 5% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione, bisogna inoltrare la domanda entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Nuovo modello – Fino all’anno scorso tale richiesta poteva ancora essere fatta con il “modello SR92”; ora invece va obbligatoriamente utilizzato il nuovo modello “CoCoPro 2014 COD. SR140”, valevole per le presentazioni 2014.
Requisito reddituale – Altro importante fattore da tener conto per la richiesta dell’indennità “una tantum” è il requisito reddituale del lavoratore. L’art. 2, c. 51, lett. b), della L. n. 92/2012 ha previsto, infatti, che il limite reddituale di 20.000 euro, per l’anno 2012, sia rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale limite, per quest’anno, è risultato pari all’1,1%; pertanto, ai fini del riconoscimento dell’indennità ai co.co.pro, il limite di reddito per l’anno 2013 passa da 20.000 a 20.220 euro.
Periodo ininterrotto di disoccupazione – Ad essere rivisto è anche il requisito riguardante il periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. A tal proposito viene precisato che per la presentazione delle domande con anno di riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, il requisito del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi sostituisce il requisito dell’assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due mesi, valevole esclusivamente per l’anno 2012. Tale requisito può essere attestato mediante autocertificazione, con la quale il richiedente dichiara di essere stato disoccupato ininterrottamente per almeno due mesi e di aver attestato tale condizione presso il Centro per l’impiego.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata