21 aprile 2026

Indennità di discontinuità (IDIS) 2026: domanda entro il 30 aprile

Lavoro & Previdenza n. 17 - 2026
Autore: Salvatore Cortese

 

La legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 840, legge n. 199/2025) è intervenuta sulla disciplina dell’indennità di discontinuità prevista dal D.lgs. n. 175/2023, modificando alcuni requisiti di accesso. In particolare, è stato elevato il limite reddituale a 35.000 euro e introdotta una disciplina più favorevole, sotto il profilo contributivo, per i lavoratori operanti nel comparto cinematografico e audiovisivo.

 

Le modifiche trovano applicazione per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2026.

Premessa

Con il D.lgs. n. 175/2023 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità di discontinuità destinata ai lavoratori dello spettacolo, quale misura di sostegno economico coerente con la natura non continuativa delle prestazioni rese nel settore.

La platea dei destinatari comprende lavoratori autonomi (inclusi i collaboratori coordinati e continuativi), lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori intermittenti a tempo indeterminato privi dell’indennità di disponibilità.

La legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), con l’articolo 1, comma 840, ha inciso su due aspetti: da un lato ha innalzato la soglia reddituale per l’accesso al beneficio, dall’altro ha previsto un regime agevolato per cinema e audiovisivo riducendo il requisito contributivo minimo richiesto.

La ratio della misura resta quella di compensare la discontinuità lavorativa tipica del settore spettacolo, senza configurarsi come ammortizzatore generalizzato.

Ambito soggettivo

L’indennità di discontinuità spetta ai seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

  • lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, ossia i lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo (cfr. le qualifiche professionali di cui al D.M. 15 marzo 2005, lett. A);
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 182/1997, ossia i lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento della lettera a) del citato comma 1 dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:
    • operatori di cabine di sale cinematografiche;
    • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
    • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
  • lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.lgs. n. 81/2015.

L’iscrizione al FPLS costituisce presupposto imprescindibile per l’accesso alla prestazione.

Requisiti

Per effetto delle modifiche operate dalla Legge di Bilancio 2026, l’indennità è riconosciuta ai lavoratori interessati che, dal 1° gennaio 2026, possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i requisiti indicati nella tabella sottostante

A partire dal 1° gennaio 2026, i requisiti devono essere posseduti congiuntamente al momento della domanda.

REQUISITO

DESCRIZIONE

CITTADINANZA

Cittadino dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano

RESIDENZA

In Italia da almeno un anno

REDDITO

Reddito IRPEF non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la domanda

PREVALENZA REDDITUALE

Reddito da lavoro prevalentemente derivante da attività soggette a iscrizione FPLS

RAPPORTO DI LAVORO

Nessun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente (salvo intermittente senza indennità di disponibilità)

PENSIONE

Non titolare di trattamento pensionistico diretto

CONTRIBUZIONE

Almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al FPLS nell’anno precedente la domanda (ridotto ad almeno 15 giornate nell’anno precedente oppure 30 giornate complessive nei due anni precedenti per gli attori cinematografici o di audiovisivi)

Il requisito reddituale deve essere verificato con riferimento al reddito IRPEF risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente la domanda.

Ai fini del computo delle giornate utili non devono essere considerate quelle già indennizzate a titolo di indennità di discontinuità, ALAS o NASpI riferite al medesimo anno.

Determinazione dell’indennità e durata

L’importo è riconosciuto in un’unica soluzione, previa domanda, ed è pari al 60% della retribuzione media giornaliera imponibile relativa all’anno precedente, nel limite massimo stabilito annualmente dall’INPS (pari, per il 2025, a 57,32 euro giornalieri).

La retribuzione media giornaliera viene determinata rapportando la retribuzione imponibile complessiva alle giornate coperte da contribuzione obbligatoria FPLS.

La durata della prestazione è parametrata alle giornate contributive: l’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate nell’anno precedente, al netto di quelle già coperte da altri istituti, con un tetto massimo annuale di 312 giornate.

 

Le giornate indennizzate da altri strumenti non possono essere conteggiate né ai fini della durata né del requisito.

Un montatore video che nel 2025 ha maturato 90 giornate utili presso il FPLS, escluse quelle già indennizzate, potrà ottenere per il 2026 un’indennità riferita a 30 giornate (90 ÷ 3 = 30).

Presentazione della domanda

La richiesta deve essere trasmessa all’INPS esclusivamente in modalità telematica entro il 30 aprile di ciascun anno, pena decadenza. Qualora la scadenza cada in giorno festivo, si applica la proroga al primo giorno lavorativo utile.

Per il 2026, il termine resta fissato al 30 aprile 2026.

L’accesso avviene tramite il portale INPS, utilizzando credenziali SPID di livello almeno 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS, seguendo il percorso dedicato alle prestazioni non pensionistiche. In alternativa, è possibile presentare domanda tramite Contact Center Multicanale.

Il richiedente è tenuto a rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestando il possesso dei requisiti soggettivi, reddituali e contributivi richiesti.

Il mancato rispetto del termine del 30 aprile comporta la decadenza dal diritto alla prestazione per l’anno di riferimento.

Per accedervi, dalla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, bisogna seguire il seguente percorso: 

  • “Sostegni, Sussidi e Indennità” - “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” - selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; successivamente all’autenticazione con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

In alternativa, l’IDIS può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

 

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il richiedente dovrà rilasciare, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le seguenti dichiarazioni:

di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

  • di essere residente in Italia da almeno un anno;
  • di essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 35.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • di avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS;
  • di possedere tutti i requisiti previsti.

L’esperto

Il requisito della residenza in Italia deve essere posseduto al momento della domanda o può maturare successivamente?

Il requisito della residenza in Italia da almeno un anno deve essere già perfezionato alla data di presentazione della domanda. Non è quindi possibile accedere all’indennità se tale requisito viene maturato successivamente, in quanto tutti i presupposti richiesti dal D.lgs. n. 175/2023 devono sussistere congiuntamente al momento dell’istanza.

 

Un lavoratore intermittente a tempo indeterminato può accedere all’IDIS?


L’accesso è consentito solo se il lavoratore intermittente non è titolare dell’indennità di disponibilità prevista dall’articolo 16 del D.lgs. n. 81/2015. In presenza di tale indennità, infatti, viene meno uno dei presupposti fondamentali della misura, ossia l’assenza di una tutela economica continuativa.

Come si verifica il requisito della prevalenza del reddito derivante da attività iscritte al FPLS?

La verifica deve essere effettuata considerando la composizione del reddito complessivo dell’anno precedente la domanda. Il requisito si considera soddisfatto quando la quota prevalente del reddito deriva da attività per le quali è obbligatoria l’iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. n. 175/2023.

Caso pratico


Nel biennio 2024-2025, un operatore di montaggio nel settore audiovisivo ha maturato rispettivamente 12 e 20 giornate contributive presso il FPLS, raggiungendo complessivamente 32 giornate. Nel 2025 ha percepito un reddito pari a 31.000 euro, derivante prevalentemente da attività rilevanti ai fini FPLS, e non risulta titolare né di pensione né di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Presentando domanda il 10 aprile 2026, il lavoratore può accedere all’IDIS in quanto rientra nel regime derogatorio previsto per il settore audiovisivo, supera il requisito contributivo biennale, rispetta il limite reddituale di 35.000 euro e presenta l’istanza entro i termini previsti.

In presenza di regime derogatorio, è sufficiente il requisito contributivo biennale anche in assenza delle 51 giornate nell’anno precedente.

 

Riferimenti normativi e di prassi

  • D.lgs. n. 175/2023;
  • Legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026);
  • Circolare Inps n. 2/2024;
  • D.lgs. n. 81/2015.
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