19 gennaio 2026

Indennità di discontinuità (IDIS): nuovo limite reddituale e regime derogatorio per cinema e audiovisivo

In Pratica n. 02 – 2026
Autore: Salvatore Cortese

 

La legge di Bilancio 2026 ha introdotto, tra le varie, alcune modifiche ai requisiti di accesso all’indennità di discontinuità prevista dal D.lgs. n. 175/202, in favore dei lavoratori dello spettacolo. In particolare, ha innalzato a 35.000 euro il tetto massimo di reddito per accedere al beneficio e previsto un regime derogatorio per i lavoratori del cinema e dell’audiovisivo, più favorevole in termini di numero minimo di giornate di contribuzione richieste. 

 

Premessa 

Il decreto legislativo n. 175/2023, ha introdotto, dal 1° gennaio 2024, l’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di sostenere economicamente tale categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo,  individuando quali destinatari della misura i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, non titolari dell’indennità di disponibilità.

Ai fini dell’accesso alla misura, sono previsti specifici requisiti, che i lavoratori interessati devono possedere al momento della richiesta. 

A riguardo, l’articolo 1, comma 840, della legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) ha previsto, da un lato, l’innalzamento del requisito reddituale di accesso, portandolo a 35.000 euro, rispetto ai precedenti 30.000 euro; dall’altro, ha introdotto un regime derogatorio per i lavoratori del cinema e dell’audiovisivo, più favorevole in termini di numero minimo di giornate di contribuzione richieste, che consente a tali lavoratori l’accesso al beneficio con un minimo di 15 giornate di contribuzione nell’anno precedente ovvero almeno 30 giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda, anziché 51 giornate.

 

Beneficiari

Ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs. n. 175/2023, l’indennità di discontinuità spetta ai seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

  • lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, ossia i lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo (cfr. le qualifiche professionali di cui al D.M. 15 marzo 2005, lett. A);
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.lgs n. 182/1997, ossia i lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento della lettera a) del citato comma 1 dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:
    • operatori di cabine di sale cinematografiche;
    • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
    • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
  • lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.lgs. n. 81/2015.

Requisiti

Per effetto delle modifiche operate dalla Legge di Bilancio 2026, l’indennità è riconosciuta ai lavoratori interessati che, dal 1° gennaio 2026, possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i requisiti indicati nella tabella sottostante

REQUISITO

DESCRIZIONE

CITTADINANZA

Cittadino dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano

RESIDENZA

In Italia da almeno un anno

REDDITO

Reddito IRPEF non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la domanda

PREVALENZA REDDITUALE

Reddito da lavoro prevalentemente derivante da attività soggette a iscrizione FPLS

RAPPORTO DI LAVORO

Nessun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente (salvo intermittente senza indennità di disponibilità)

PENSIONE

Non titolare di trattamento pensionistico diretto

CONTRIBUZIONE

Almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al FPLS nell’anno precedente la domanda (ridotto ad almeno 15 giornate nell’anno precedente oppure30 giornate complessive nei due anni precedenti per gli attori cinematografici o di audiovisivi)

 

Con riferimento al requisito contributivo, si fa presente che, ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di:

  • indennità di discontinuità;
  • indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS); 
  • indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno.

Misura e durata del beneficio

L’indennità di discontinuità viene erogata in un’unica soluzione su domanda dell’interessato, in misura pari al 60% della retribuzione media giornaliera imponibile dell'anno precedente, entro un importo massimo giornaliero stabilito annualmente dall'INPS (nel 2025 l’importo massimo è stato fissato a 57,32 euro).

La retribuzione media giornaliera imponibile è calcolata prendendo a riferimento la retribuzione imponibile dell’anno civile precedente alla presentazione della domanda in rapporto al numero delle giornate coperte da contribuzione derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS.

Quanto alla durata, il beneficio è riconosciuto per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altri contributi obbligatori o indennizzate ad altro titolo, per un massimo di 312 giornate all’anno.

Un lavoratore dello spettacolo che, al netto delle giornate coperte da altri contributi obbligatori o indennizzate ad altro titolo, ha 100 giorni di contributi accreditati al FPLS nel 2025 ha diritto, per il 2026, a 33 giornate di IDIS (100:3= 33).

Termine e modalità di presentazione della domanda

I lavoratori che intendono accedere all’IDIS devono presentare domanda all’INPS, a pena di decadenza, entro il 30 aprile di ogni anno.

Se il 30 aprile cade di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.

A tal fine, l’Inps mette a disposizione degli interessati il servizio di presentazione della domanda - riferita all’anno precedente - dal mese di gennaio fino al 30 aprile di ogni anno.

Per il 2026, la domanda potrà essere presentata entro il 30 aprile 2026.

Per accedervi, dalla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, bisogna seguire il seguente percorso: 

  • “Sostegni, Sussidi e Indennità” - “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” - selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; successivamente all’autenticazione con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
     

In alternativa, l’IDIS può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il richiedente dovrà rilasciare, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le seguenti dichiarazioni:

  • di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
  • di essere residente in Italia da almeno un anno;
  • di essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 35.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • di avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS;
  • di possedere tutti i requisiti previsti.

 

L'esperto

Il nuovo limite reddituale di 35.000 euro si applica già alle domande di indennità di discontinuità presentate nel 2026?

Sì. Il nuovo limite reddituale di 35.000 euro, introdotto dall’articolo 1, comma 840, della legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), si applica alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2026. Pertanto, ai fini dell’accesso all’indennità di discontinuità per l’anno 2026, rileva il reddito IRPEF riferito all’anno di imposta 2025, che non deve superare tale soglia.

Qual è il requisito contributivo richiesto per l’accesso all’IDIS? 


È necessario aver maturato almeno 51 giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Tuttavia, per gli attori cinematografici o di audiovisivi, tale requisito scende ad almeno 15 giornate nell'anno precedente, o a 30 giornate totali negli ultimi due anni.

Le giornate indennizzate a titolo di NASpI possono essere computate ai fini del requisito contributivo o della durata del beneficio?

No. Ai fini del calcolo delle giornate di contribuzione utili non si computano le giornate coperte da indennità di discontinuità, ALAS, NASpI, se riferite al medesimo anno.

Caso 

Nel 2025, un tecnico del suono nel settore audiovisivo ha maturato 18 giornate di contribuzione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e nel 2024 ne aveva maturate 14, per un totale di 32 giornate nei due anni precedenti. Nel 2025 ha percepito un reddito complessivo pari a 28.000 euro, derivante prevalentemente da attività soggette a iscrizione al FPLS. Non è titolare di pensione né di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il 15 marzo 2026 presenta domanda di IDIS.

In questo caso, il tecnico ha diritto all’indennità di discontinuità, in quanto:

  • rientra tra i lavoratori del cinema e dell’audiovisivo;
  • soddisfa il requisito contributivo derogatorio (30 giornate complessive nei due anni precedenti);
  • rispetta il limite reddituale di 35.000 euro;
  • presenta la domanda entro il termine del 30 aprile 2026;
  • è in possesso degli ulteriori requisiti soggettivi previsti dalla normativa.

 

Riferimenti normativi e di prassi

·       D.lgs. n. 175/2023;

·       Legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026);

·       Circolare Inps n. 2/2024;

D.lgs. n. 81/2015;

D.lgs. n. 182/1997

 

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