10 febbraio 2015

Indennità di frequenza. Il punto dell’INPS

La prestazione economica va corrisposta, per le ordinarie frequenze scolastiche, nel periodo “ottobre-giugno”

Autore: Redazione Fiscal Focus
Per avere diritto all’indennità di frequenza, il minore iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado deve aver frequentato almeno i 3/4 dell’orario scolastico annuale stabilito per legge (art. 11 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59).
Mentre nel caso di frequenza di asili nido o scuole per l’infanzia, dovrà essere presentata annualmente anche un’autodichiarazione di frequenza, in caso di strutture pubbliche, ovvero di un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola stessa in caso di strutture private. Analogo obbligo spetta per coloro che intendono proseguire il percorso scolastico dai 16 ai 18 anni, successivamente quindi alla conclusione del periodo di assolvimento dell’obbligo di istruzione.
La prestazione economica verrà erogata dall’INPS nel periodo “ottobre-giugno”. Diverso è il discorso per i minori che frequentino scuole professionali per un periodo non sovrapponibile con il normale calendario scolastico (es. gennaio-novembre); in tali casi, l’indennità va corrisposta per tutta la durata del corso, comprensiva di eventuali periodi estivi, se frequentati, previa certificazione rilasciata dalla scuola.

A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 728/2015 al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento alle diverse Sedi INPS sul territorio nazionale.

Frequenza – Sempre per quanto riguarda il requisito della frequenza, l’INPS rammenta che il riconoscimento della prestazione economica è subordinata alla frequenza “continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap”.

Pertanto, non possono rientrare trattamenti svolti al di fuori delle strutture convenzionate neanche laddove espressamente prescritti da un medico, anche specialista.
Inoltre, per quanto concerne la durata minima necessaria per configurare il diritto alla prestazione, è stato già da tempo stabilito che debba essere intesa non come presenza sporadica, episodica o simbolica, ma come frequenza che, pur se non giornaliera, assicuri tuttavia una permanenza del soggetto presso il centro o la struttura specializzata nel trattamento terapeutico o riabilitativo secondo una cadenza temporale determinata e certificata dalla struttura che segue il bambino compatibile con i risultati attesi dal trattamento stesso.

Pluriminorati – Interessanti chiarimenti arrivano anche per i pluriminorati. Per questi ultimi, è stato specificato che l’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità speciale ai ciechi parziali, con l’indennità di comunicazione, con l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e per gli invalidi civili, fatto salvo naturalmente il diritto di opzione per il trattamento più favorevole (art. 3 della Legge n. 289 del 1990).

Resta confermata invece, la compatibilità con la pensione ai minori ciechi parziali.
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