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Il Codice Civile attribuisce al lavoratore licenziato il diritto al preavviso, ovvero, ad un periodo in cui continuare a lavorare ed essere retribuito prima che il licenziamento acquisisca efficacia. La durata del preavviso è determinata dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro e dipende, in quasi tutti i contratti collettivi, dall’anzianità del lavoratore. La Legge e i CCNL attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di sostituire il periodo di preavviso “lavorato” con l’erogazione al lavoratore della c.d. indennità sostitutiva del preavviso.
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