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Negli ultimi anni la figura dell’influencer ha conosciuto un vero e proprio boom. Oggi, nei vari settori, muove un business da milioni di euro. Era inevitabile che il legislatore intervenisse per “tirare fuori” questi professionisti da quella zona grigia e deregolamentata in cui si muovevano fino all’anno scorso. Il 2025 segna così un passaggio di maturità: alle regole fiscali si affiancano in modo più chiaro quelle previdenziali.
A ricordarlo è Deborah Di Rosa, che nel nostro collegamento ricostruisce tappe e novità. Tra queste, un riferimento imprescindibile: la circolare n. 44 del 2025 dell’INPS, che “puntella” la disciplina contributiva per gli influencer, delineando confini più netti tra i diversi inquadramenti.
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Aspetto |
Cosa cambia |
Effetto pratico |
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Uscita dalla “zona grigia” |
Norme fiscali e previdenziali più definite |
Minori incertezze interpretative |
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Circolare INPS n. 44/2025 |
Chiarisce inquadramenti contributivi |
Scelta più consapevole della gestione |
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Codifica attività |
Introduzione codice ATECO 73.11.03 |
Inquadramento fiscale coerente con l’attività |
Il dibattito degli ultimi giorni si è concentrato sulla cosiddetta “tassa etica”, il prelievo del 25% destinato a chi incassa proventi da piattaforme che ospitano contenuti sessualmente espliciti. Un recente chiarimento dell’Agenzia conferma che anche i contribuenti in regime forfettario sono tenuti al versamento: chi guadagna da tali piattaforme, se rientra in questa fattispecie, deve corrispondere la sovrattassa del 25%, a prescindere dal fatto che adotti il forfettario. Un passaggio che chiude ogni residuo dubbio interpretativo e che rimarca l’esigenza di uniformità nel trattamento fiscale di queste entrate.
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Voce |
Dettaglio |
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Ambito oggettivo |
Proventi da piattaforme con contenuti sessualmente espliciti |
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Aliquota aggiuntiva |
25% |
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Soggetti interessati |
Anche contribuenti in regime forfettario |
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Logica del prelievo |
Sovrattassa applicata ai ricavi riconducibili a tali contenuti |
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Implicazioni operative |
Corretta separazione/indicazione dei proventi in fattura e contabilità interna |
La cornice normativa che emerge è più articolata di quanto possa apparire a prima vista. Di Rosa individua tre direttrici principali, ognuna con riflessi diversi in termini di contributi e adempimenti.
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Scenario |
Caratteristiche |
Gestione previdenziale |
Adempimenti-chiave |
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Lavoro autonomo professionale |
Creator senza struttura, attività personale, collaborazioni con brand |
Gestione separata |
Iscrizione GS; contribuzione percentuale su reddito |
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Attività imprenditoriale |
Organizzazione di mezzi e persone, processi strutturati |
Gestione commercianti |
Iscrizione GC; contributi fissi + percentuali |
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Spettacolo/Performance |
Video e performance assimilabili a spettacoli, teatro/TV/eventi |
Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo |
Iscrizione FPLS; regole ordinarie del fondo |
Quando l’influencer opera come lavoratore autonomo professionale, senza una struttura organizzata alle spalle, producendo contenuti in prima persona e collaborando con i marchi, l’inquadramento previdenziale di riferimento è la Gestione separata. È il caso tipico del professionista “senza cassa”: crea, pubblica, monetizza; ma non dispone di un’organizzazione di mezzi e persone tale da far scattare una dimensione imprenditoriale. Qui l’obbligo è chiaro: iscrizione alla Gestione separata e assolvimento dei relativi contributi.
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Elemento |
Come orientarsi |
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Quando si applica |
Attività personale, senza struttura, prestazioni creative e di content creation |
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Iscrizione |
Obbligo alla Gestione separata |
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Fatturazione |
Prestazione professionale; corretta descrizione attività e diritti connessi |
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Contributi |
Percentuale sul reddito imponibile; verificare aliquota vigente |
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Note di cautela |
Distinguere proventi derivanti da cessione diritti d’immagine da prestazioni complesse |
Se invece l’attività assume tratti imprenditoriali — organizzazione di mezzi e persone, struttura stabile, processi più complessi — l’inquadramento previdenziale muta: iscrizione obbligatoria alla Gestione commercianti. Sul piano fiscale, la volontà di fotografare con maggiore accuratezza il fenomeno si riflette anche sul piano classificatorio: l’Agenzia delle Entrate è intervenuta istituendo un nuovo codice ATECO, il 73.11.03, dedicato proprio all’influencer marketing. Un segnale inequivocabile della progressiva istituzionalizzazione del settore.
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Elemento |
Come orientarsi |
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Indici di imprenditorialità |
Team, attrezzature dedicate, pianificazione e campagne strutturate |
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Iscrizione |
Gestione commercianti |
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Contributi |
Fissi minimi + quota percentuale su reddito |
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Codice ATECO |
73.11.03 – Influencer marketing |
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Impatti fiscali |
Possibile diversa deducibilità costi; gestione magazzino/servizi accessori |
Non mancano casi in cui l’attività dell’influencer si traduce in video e performance assimilabili a spettacoli: è il percorso di chi, partendo dai social, approda a teatro, televisione, eventi live. In queste ipotesi, l’alveo previdenziale cambia ancora: l’obbligo di iscrizione riguarda il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, con applicazione delle regole ordinarie previste per questo comparto.
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Elemento |
Come orientarsi |
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Tipologie coinvolte |
Performance live, TV, teatro; contenuti online assimilati a spettacolo |
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Iscrizione |
Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo |
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Trattamento |
Regole ordinarie del fondo (aliquote, minimali, giornate) |
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Documentazione |
Contratti di scrittura/ingaggio; liberatorie; piani tecnici |
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Punti d’attenzione |
Intersezione con sfruttamento dell’immagine e prestazioni promozionali |
Il perimetro dello “spettacolo” non si esaurisce nei social: abbraccia anche formati come video e reel diffusi online. La giurisprudenza recente — richiamata nel dibattito come “caso Ronaldo” — evidenzia come la prestazione dell’influencer pagato per cedere la propria immagine e fungere da testimonial per uno o più brand vada oltre la semplice cessione del diritto d’immagine. In questi casi, l’attività assume i contorni di una prestazione promozionale strutturata, con ricadute su fisco e previdenza.
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Profilo |
Cessione diritto d’immagine |
Prestazione promozionale strutturata |
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Oggetto |
Uso dell’immagine |
Contenuti, presenza eventi, deliverable marketing |
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Inquadramento |
Possibile reddito da diritti |
Prestazione di servizi complessa |
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Ricadute previdenziali |
Valutazione caso per caso |
Valutare GS/GC/FPLS in base all’attività effettiva |
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Rischi fiscali |
Qualifica errata dei proventi |
Errata gestione contributiva e contrattuale |
In presenza di VIP influencer ingaggiati per specifiche campagne di branding, le agenzie hanno un compito cruciale: analizzare il modello di business, individuare l’esatta gestione previdenziale a cui il professionista è tenuto a versare i contributi in relazione all’attività richiesta, e predisporre contratti con regole e clausole coerenti agli obblighi di legge. È qui che compliance e operatività si intrecciano: la corretta qualificazione dell’attività non è un formalismo, ma la chiave per evitare contenziosi.
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Fase |
Cosa verificare |
Clausole consigliate |
Esito atteso |
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Analisi preliminare |
Attività effettive, mezzi, persone, canali |
Oggetto, deliverable, KPI |
Inquadramento corretto |
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Qualifica previdenziale |
GS vs GC vs FPLS |
Clausole su contributi e riparto oneri |
Contributi corretti |
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Diritti e contenuti |
Uso immagine, IP, esclusiva, durata |
Liberatorie, licenze, territori |
Rischi IP mitigati |
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Compliance fiscale |
Natura proventi, “tassa etica” se dovuta |
Descrizione ricavi e separazione contabile |
Allineamento con norme |
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Monitoraggio |
Verifica adempimenti e milestone |
Penali, audit, reportistica |
Riduzione contenziosi |
Il quadro che si delinea impone agli addetti ai lavori — influencer, consulenti, agenzie — maggiore consapevolezza. L’influencer non è più (solo) un creatore di contenuti: è una figura professionale multiforme, al crocevia tra comunicazione, promozione, spettacolo e impresa. Di conseguenza, la contrattualistica e gli adempimenti richiedono attenzione particolare e competenze trasversali: fiscale, previdenziale, legale.
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Tema |
Domande da porsi |
Azione |
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Natura attività |
Sono professionista singolo, impresa, o spettacolo? |
Allineare gestione previdenziale |
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Ricavi particolari |
Ho introiti soggetti a “tassa etica”? |
Separare e documentare correttamente |
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Codice attività |
Il mio ATECO è aggiornato (73.11.03 se pertinente)? |
Verificare con consulente |
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Contratti |
I deliverable rispecchiano l’attività reale? |
Inserire clausole su contributi/diritti |
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Governance |
Ho un sistema di rendicontazione trasparente? |
Implementare report e controlli |
Le domande arrivate in redazione lo confermano: non siamo più di fronte a una figura “nuova” — se ne parla da anni — ma a un mercato in crescita che reclama regole chiare e applicazioni coerenti. Essere aggiornati, oggi, significa saper distinguere tra lavoro autonomo e impresa, riconoscere i confini dello spettacolo, applicare correttamente la “tassa etica” quando dovuta e adottare il codice ATECO pertinente. Solo così si può affrontare il 2025 con la serenità di chi sa chi paga che cosa — e perché.
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Passo |
Cosa fare |
Output |
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1 |
Mappare attività e ricavi per natura |
Profilo fiscale/previdenziale |
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2 |
Verificare “tassa etica” e ricavi sensibili |
Piano di separazione contabile |
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3 |
Allineare ATECO (73.11.03 dove pertinente) |
Inquadramento coerente |
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4 |
Adeguare contratti con agenzie/brand |
Clausole su contributi/diritti |
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5 |
Stabilire calendario adempimenti e controlli |
Compliance continuativa |
Nota di trasparenza: contenuto elaborato con il supporto di TEO, la nostra intelligenza artificiale, e la collaborazione dei nostri autori
(prezzi IVA esclusa)