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L’INAIL, con la circolare n. 52 del 23 ottobre 2013, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dei criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta, con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa. In particolare, le ipotesi di infortunio analizzate sono quelle occorse: tra l’abitazione personale e il luogo della trasferta; tra l’albergo e il luogo della prestazione e nella stanza di albergo (o altro luogo di alloggio scelto dal datore di lavoro). Al riguardo, l’istituto assicurativo si è pronunciato in senso positivo circa la configurabilità in astratto di tutte e tre le ipotesi quali infortuni indennizzabili. In via generale, viene affermato il principio secondo il quale la tutela assicurativa scatta dal momento in cui inizia la missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.
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