Premessa – Non risponde di lesioni colpose il datore di lavoro del dipendente infortunatosi durante lo svolgimento delle proprie mansioni a seguito di manomissioni sul luogo di svolgimento della prestazione. Infatti, la responsabilità del datore per l'infortunio del lavoratore scatta solo se il rischio è specifico. In particolare, sono rischi specifici quelli per i quali è richiesta una competenza tecnica. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza 39491/2013.
Il caso - La vicenda riguarda una ditta, aggiudicataria dell'appalto della nettezza urbana dell'area mercatale comunale, che aveva consentito a un proprio dipendente di lavorare vicino a un cancello in ferro, senza il perno di fermo di fine corsa. Sfortunatamente, il lavoratore, mentre spostava una delle ante scorrevoli per effettuare le pulizie, ha determinato la fuoriuscita dell'anta dal binario, che lo ha travolto e gli ha provocato gravi lesioni, con compromissione della colonna vertebrale. Il dipendente ha citato in giudizio il datore di lavoro, condannandolo per il delitto di lesioni colpose, in quanto non curante della piena sicurezza del luogo dove l'operaio svolgeva le sue mansioni, senza informarlo dei rischi specifici della sua attività.
La sentenza – La Suprema Corte, nel ricostruire la vicenda, ha tuttavia rilevato che il cancello in origine non presentava alcun vizio costruttivo, tanto è vero che il suo installatore è stato prosciolto; pertanto la sua anomalia è stata frutto di una manomissione che, dalle sentenze di merito, non risulta poter essere datata. Da ciò deriva che l’asserita rilevabilità ictu oculi dell’anomalia, non trova alcun riscontro nelle argomentazioni svolte nelle sentenze di merito, a fronte dell’impossibilità di stabilire l’epoca in cui la manomissione si è verificata. In particolare, gli Ermellini ritengono che il rischio connesso al mal funzionamento del cancello non può essere definito quale rischio specifico dell’attività svolta tenuto conto che sono “rischi specifici” solo quelli riguardo ai quali sono dettate precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi. “Tale rischio – si legge nella sentenza – era proprio degli addetti alla manutenzione ed alla custodia del mercato, ma non certo dell’appaltatore dei servizi di nettezza urbana. Consegue da ciò che il datore di lavoro non poteva ritenersi onerato di un quotidiano controllo della funzionalità della barriera, controllo che peraltro, in un’impresa di medie dimensioni, grava sul preposto operante sul campo e non sull’imprenditore al cui carico non possono esser posti oneri di prevenzione di rischi non specifici della sua attività, occulti e solo occasionalmente manifestatisi. Pertanto, considerato che non sussiste alcuna negligente condotta omissiva del datore di lavoro etiologicamente legata all’evento, si impone la sua assoluzione perché il fatto non sussiste, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata”.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata