1 aprile 2016

Infortunio in bicicletta: indennizzabile l’infortunio in itinere

Autore: Redazione fiscal focus
L’INAIL, con la Circolare n. 14/2016, ha riassunto brevemente la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere, che resta integralmente confermata, sia in termini generali, sia con specifico riferimento alle ipotesi in cui l’evento occorra a bordo del velocipede. Considerata l’evoluzione normativa in merito, viene stabilito che, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede, deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo, con esclusione solo delle fattispecie in cui il comportamento del lavoratore assuma i connotati del rischio elettivo. Tale rischio, in particolare, ricorre ogni qual volta il nesso eziologico tra attività lavorativa ed evento sia stato interrotto da una condotta dell’assicurato tale, in base a criteri di ragionevolezza e di normalità, da potersi ritenere “frutto di una scelta arbitraria”.
È bene tenere presente che le disposizioni della Circolare si applicano ai casi futuri, alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
Infortuni in itinere in bicicletta – Con riferimento all’infortunio in itinere occorso facendo uso del velocipede, con il collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2016 è stato superato il discrimine secondo il quale, ai fini dell’indennizzabilità, si considerava “evento lesivo” solo se quest’ultimo si fosse verificato nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si fosse verificato su pista ciclabile o zona interdetta al traffico.
Ora, infatti, è sancito espressamente che, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo.
Ad oggi, dunque, l’art. 12 D.Lgs. 38/2000 sancisce che l’assicurazione infortunistica opera nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
In particolare, si specifica che:
- per “normalità del percorso” s’intende il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che deve essere affrontato per esigenze e finalità lavorative e, ovviamente, in orari confacenti con quelli lavorativi in modo tale che il lavoratore non abbia possibilità di una scelta diversa, né in ordine al tragitto, né in ordine all’orario.
Il percorso da seguire deve essere quello normalmente compiuto dal lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente più breve, purché giustificato dalla concreta situazione della viabilità (es. traffico più scorrevole rispetto a quello del percorso più breve ecc.).
A titolo di esempio, se l’infortunio occorso a bordo di velocipede si verifica su pista ciclabile per accedere alla quale il lavoratore abbia affrontato un percorso più lungo di quello normale nei termini surriferiti, l’evento dovrà essere indennizzato, purché, ovviamente, detto percorso sia stato affrontato per esigenze e finalità lavorative e in orari congrui rispetto a quelli lavorativi;
- per “interruzioni o deviazioni del percorso” s’intende il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate. In tal caso, anche nell’ipotesi d’ infortunio occorso a bordo del velocipede, la tutela assicurativa non opera. Le brevi soste che non espongono l’assicurato ad un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità non interrompono, invece, il nesso causale tra lavoro e infortunio e, dunque, non escludono l’indennizzabilità dello stesso;
- per “utilizzo del mezzo di trasporto privato” s’intende l’uso di un trasporto di proprietà del lavoratore, che deve risultare necessitata.
L’uso del mezzo privato è ritenuto necessitato quando non esistono mezzi pubblici di trasporto dall’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro (o non coprono l’intero percorso), nonché quando non c’è coincidenza fra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando l’attesa e l’uso del mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria famiglia.
Finora, secondo l’INAIL, ai fini della tutela assicurativa, ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, l’eventuale scelta del mezzo privato deve risultare necessitata. L’uso del mezzo privato è ritenuto necessitato quando non esistono mezzi pubblici di trasporto dall’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro (o non coprono l’intero percorso), nonché quando non c’è coincidenza fra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando l’attesa e l’uso del mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria famiglia.
Tale valutazione risulta oggi, alla luce dell’art.5, commi 4 e 5, della Legge 221/2015, superflua per gli infortuni occorsi a bordo del velocipede in quanto il suo utilizzo è considerato dalla norma sempre necessitato e, quindi, equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi.
Criteri di ragionevolezza – Sul punto, si fa presente che la valutazione in ordine alla necessità dell’uso del mezzo privato di trasporto va condotta con “criteri di ragionevolezza”. Tali criteri sono stati così individuati:
- la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, per cui il percorso deve costituire quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
- la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, cioè il percorso non deve essere seguito per ragioni personali o in orari non ricollegabili al lavoro;
- la necessità dell’uso del mezzo privato, per cui si deve tener conto degli orari di lavoro e quelli dei servizi pubblici, dell’ eventuale carenza o inadeguatezza di mezzi pubblici, della distanza tra il posto di lavoro e l’abitazione al fine di determinare la percorribilità a piedi o meno.
Da ciò consegue che la necessità del mezzo privato va accertata caso per caso.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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