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Per effetto della depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro operato dal decreto legislativo n. 8/2016, ove l’importo omesso risulti inferiore a 10.000 euro viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il versamento venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione. Lo ricorda l’Inps nella Circolare n. 32/2022 con cui ha fornito le disposizioni operative preordinate all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di fondatezza dell’accertamento e di assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero di assenza del pagamento della sanzione in misura ridotta entro i termini normativamente previsti, nonché all’emissione dell’ordinanza motivata di archiviazione.
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