Premessa – L’INPDAP, con la nota operativa n. 23 del 13 ottobre 2011, ha chiarito che il papà lavoratore dipendente ha diritto a fruire dei riposi orari anche se la coniuge è casalinga purché sia impossibilitata a curare il neonato. Tale diritto può essere usufruito solo in presenza di alcune condizioni opportunamente documentate; ovvero, che il padre può fruire dei riposi entro il primo anno di vita del bimbo (o dall'ingresso in caso di minore adottato o affidato); e che non è consentito in alcun modo il recupero delle ore non godute.
La madre lavoratrice – Con riferimento ai riposi giornalieri l’art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. della maternità) stabilisce che la madre lavoratrice dipendente ne ha diritto in misura pari a due periodi giornalieri, anche cumulabili, di un'ora ciascuno durante il primo anno di vita del bimbo (dopo il congedo di maternità).
La lavoratrice non dipendente - L'ipotesi di madre non lavoratrice dipendente è stata intesa nel senso di madre lavoratrice autonoma (per esempio artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, co.co.pro., ecc.) e non anche di madre casalinga. Successivamente però, la sentenza n. 4293/2008 ha interpretato in maniera più estensiva la ratio della norma, equiparando alla madre non lavoratrice dipendente la casalinga impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato. Pertanto, anche in quest’ultima ipotesi, il padre ha diritto ai riposi orari, nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; qualora i figli siano affidati al solo padre o in caso di morte o grave infermità della madre.
Il lavoratore padre – In relazione a quanto è possibile riconoscere al lavoratore padre il diritto a fruire dei permessi sopra citati, anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo. Inoltre, la nota INPDAP specifica che trattandosi di permessi retribuiti, la loro fruizione non ha alcuna incidenza ai fini degli obblighi contributivi; pertanto, in presenza di determinate condizioni, «opportunamente documentate» (madre casalinga impossibilitata a prendersi cura del neonato perché impegnata in altre attività, quali ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche e altre simili), il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. I riposi possono essere fruiti a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto.
Ulteriori specifiche - In caso di parto plurimo, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche durate i primi tre mesi dopo il parto. Infine, l'INPDAP precisa che non è consentito in alcun modo il recupero delle ore di permesso eventualmente non godute.
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