Premessa – Si avvicina la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2013. Infatti, i giornalisti iscritti alla gestione separata INPGI che nel 2013 abbiano svolto attività libero professionale, sono tenuti a comunicare i relativi redditi entro il 31 luglio 2014. A ricordarlo è l’INPGI con la circolare n. 2/2014.
Soggetti destinatari - L’adempimento in questione riguarda coloro che abbiano svolto attività autonoma giornalistica: con Partita IVA; come attività "occasionale"; come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti; con cessione di diritto d’autore. Sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali - pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale - non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2013.
La comunicazione – La comunicazione, in particolare, deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, attraverso il sito internet dell’INPGI (www.inpgi.it) attivo tutti i giorni dal 16 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Qualora la comunicazione avvenga in data successiva al 31 luglio 2014, è previsto l’addebito di una sanzione per ritardata comunicazione reddituale. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi nel sito utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali.
Contributo soggettivo – Si rammenta, infine, che il versamento del contributo soggettivo comporta – a decorrere dall’anno 2013 - il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari a un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo - compreso l’eventuale contributo aggiuntivo - non risulti inferiore al 10% (ridotto al 5% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990 (per il 2013 pari quindi a 15.357,23 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa - rapportata al predetto importo minimo - ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità. La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi.
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