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Premessa – Al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica e l’aggiornamento della situazione contabile dell’Istituto previdenziale, necessario per la valutazione delle idonee iniziative da assumere, l’INPS ha invitato alle strutture degli Enti soppressi (ex INPDAP e ex ENPALS) di trasmettere, nel caso in cui ciò non sia stato già effettuato, la documentazione contenente gli impegni pluriennali, sui capitoli per acquisto di beni e servizi alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali e alle Direzioni regionali INPS. Tale adempimento dovrà concludersi entro il prossimo 16 ottobre. A precisarlo è l’INPS con la circolare n. 120 del 10 ottobre scorso, fornendo altresì le necessarie istruzioni operative alle strutture interessate.
Le modalità operative – Nel richiamare la circolare n. 81/2012, l’INPS spiega che le Direzioni centrali competenti dell’ex INPDAP predispongono la proposta di spesa e la relativa proposta di determinazione che sarà esaminata ed assunta dal Direttore centrale risorse strumentali e successivamente trasmessa alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali per l’acquisizione del visto di prenotazione. Analogamente per le iniziative a livello territoriale le proposte di spesa, predisposte dai responsabili di sede, devono essere trasmesse alla Direzione regionale INPS di riferimento che ne verifica la copertura finanziaria e ne determina la spesa nel rispetto dei limiti di competenza per materia e importo di cui alla Determinazione commissariale n. 88/2010.
Le sanzioni - In violazione delle predette disposizioni scatta la responsabilità patrimoniale e disciplinare del dirigente che abbia adottato la determinazione di spesa. Infatti, non sono consentite l’assunzione di obbligazioni negoziali o la determinazione di autorizzazioni di spesa senza la preventiva verifica della copertura finanziaria. Al riguardo è opportuno ricordare la circolare n. 38/2010 del M.E.F., la quale stabilisce che, in considerazione del divieto di eseguire prestazioni in modalità anticipata rispetto al perfezionamento delle ordinarie procedure di spesa (tra le quali devono annoverarsi i controlli), le suddette obbligazioni devono intendersi assunte sotto la personale responsabilità del titolare del centro di spesa e nei limiti dell’ingiustificato arricchimento ai sensi degli articoli 2011 e 2042 del Codice Civile, sottolineando che la riferibilità del debito all’Amministrazione potrà realizzarsi solo a seguito di atto di riconoscimento del debito, con ulteriore obbligo di invio degli atti alla procura della Corte dei Conti territorialmente competente.