Premessa –L’Istituto previdenziale, come di consueto, ha ufficialmente reso noti i valori utili che i datori di lavoro dovranno prendere in considerazione per il calcolo delle contribuzioni da versare. La circolare, a seguito dell’accorpamento dell’INPDAP e dell’ENPALS all’INPS, affronta in tre parti le peculiarità di ciascun ordinamento. In particolare, i datori di lavoro tenuti alla presentazione delle varie denunce contributive agli enti previdenziali, quali l’INPS (UniEmens), ex INPDAP (Dma) ed ex ENPALS (denuncia mensile unificata), dovranno tener conto, nella prima mensilità utile, della determinazione per l’anno in corso dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, nonché degli aggiornamenti degli altri valori riferibili a tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza. L’INPS precisa tra l’altro che, qualora il datore di lavoro omette il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2012, può regolarizzare la propria posizione, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 maggio 2012.
I minimali INPS –A seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI), fissato al 2,7%, l’INPS ha provveduto, per l’anno in corso, a rivalutare i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini retributivi. In particolare, il minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori sale ad € 45,70, dato dal 9,5% del trattamento minimo mensile a carico del F.P.L.D (€ 481). Pertanto, lo stipendio minimo contributivo mensile passa da € 1.156,74 ad € 1.188,20 (€ 45,70 per 26).Mentre la retribuzione minima oraria dei lavoratori part-time da assumere come base di calcolo dei contributi è stata fissata ad € 6,86. Viene altresì adeguata la quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del dipendente che passa da € 43.042 ad € 44.204. Anche il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per chi era privo di qualsiasi anzianità contributiva prima del 1° gennaio 1996 cresce ad € 96.149.
I minimi e massimi ex INPDAP –Per quanto riguarda, invece, la retribuzione minima da assumere come base di calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale è di € 10.005; mentre il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è uguale € 96.149.
I minimali ex ENPALS –Infine,per i lavoratori dello spettacolo, iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995,il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ammonta ad € 96.149. Per retribuzioni annui eccedenti il predetto massimale si applica un contributo di solidarietà del 5%, ripartito equamente fra il datore di lavoro e il lavoratore. Inoltre, per importi annui compresi fra € 44.204 ed € 96.149 è dovuta un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore. Qualora, invece, il lavoratore sia già iscritto a forme pensionistiche obbligatore al 31.12.1995, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile ammonta ad € 700,93.
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