10 giugno 2013

INPS. Autonomi chiamati alla cassa

I liberi professionisti dovranno versare, entro il 17 giugno 2013, i contributi previdenziali a saldo 2012 e primo acconto 2013

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Appuntamento al 17 giugno 2013 per i liberi professionisti. Infatti, entro tale data vanno versati i contributi previdenziali relativi al saldo 2012 e primo acconto 2013. Mentre il 2 dicembre 2013 occorre corrispondere quelli per il secondo acconto 2013. Tuttavia, qualora non si rispetti la data del 17 giugno 2013, è comunque possibile versare i relativi contributi – fino al 17 luglio 2013 – scontando una maggiorazione, a titolo di interessi, pari allo 0,40%. Tale maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale “DPPI” nel caso dei liberi professionisti. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 88/2013, fornendo altresì le istruzioni operative per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale.

Artigiani e commercianti - Per gli artigiani e commercianti è stato reso disponile nel “Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti” un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2013, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi.

Reddito imponibile – Per gli artigiani e commercianti il reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali è dato dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2012, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno. Mentre per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre al reddito d’impresa, bisogna conteggiare la parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. I redditi, inoltre, devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il modello “Unico SC” (società di capitali). Per i liberi professionisti, invece, la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF compreso quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal “regime dell’imprenditoria giovanile”. Per quanto riguarda i soggetti che fruiscono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, il reddito da dichiarare è dato dalla differenza fra quanto indicato nel rigo LM6 (Reddito lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse).

La rateizzazione - Entrambe le categorie di lavoratori possono godere della rateizzazione dei versamenti contributivi alle seguenti condizioni:
- per i commercianti e gli artigiani la rateazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2013;
- per i liberi professionisti, invece, la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2012 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2013. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello Unico persone fisiche 2013.
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