20 maggio 2015

INPS-CAF. Sottoscritta la convenzione per l’assistenza fiscale

Ecco le istruzioni operative per le campagne RED e INV CIV 2015/2016

Autore: Redazione Fiscal Focus
Approvato lo schema di convenzione con i soggetti compresi tra quelli abilitati all’assistenza fiscale, per la raccolta e la trasmissione all’INPS delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (modello RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali, nell’ambito delle campagne RED e INV CIV 2015/2016.

In particolare per le campagne RED “2015-2016”, l’INPS richiederà ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, la comunicazione delle situazioni reddituali relative agli anni 2014 e 2015 nonché, per le campagne RED 2013/2014, la comunicazione delle situazioni reddituali limitatamente ai soggetti non adempienti (c.d. sollecitati).
Mentre con le campagne INV CIV “2015-2016”, l’INPS richiederà ai soggetti beneficiari di prestazioni assistenziali, collegate allo specifico status previsto dalla legge, alcune informazioni indispensabili per la verifica della permanenza della titolarità del diritto alle prestazioni in godimento, nonché per le campagne INV CIV 2014/2015 la comunicazione delle predette informazioni limitatamente ai soggetti non adempienti (c.d. sollecitati).
In ogni caso, il cittadino potrà direttamente presentare la dichiarazione dei redditi ai cittadini, sia mediante il Contact Center integrato dell’Istituto che il portale internet (www.inps.it).

A darne notizia è stato l’INPS con la circolare n. 91/2015.

Singole convenzioni – L’attività di raccolta e trasmissione all’INPS delle dichiarazioni delle situazioni reddituali è concessa ai CAF, e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, se in possesso di un certificato digitale Entratel in corso di validità, le quali hanno facoltà di stipulare convenzioni singole. Tali convenzioni possono essere effettuate presso le Direzioni metropolitane ovvero le Direzioni provinciali INPS territorialmente competenti sul luogo in cui è situata la sede del soggetto interessato.
In particolare, la stipula avviene formando due copie del testo di convenzione sottoscritte in originale, delle quali una è consegnata alla parte privata e l’altra è tenuta agli atti della Direzione metropolitana o provinciale. Ciascuna copia è soggetta all’imposta di bollo. L’imposta, che è a carico della parte privata, è assolta applicando n. 1 marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00) ogni 4 facciate del testo di convenzione.
Resta esclusi dalla facoltà di stipulare la convenzione, i soggetti abilitati responsabili di gravi inadempienze, accertate nei rapporti con l’Inps, alla data della stipula della convenzione.

La verifica – Una volta ricevuta la richiesta, i Direttori di Area metropolitana e i Direttori provinciali verificano il possesso di tutti i requisiti necessari al valido esercizio della facoltà di stipula. La convenzione, dopo essere stata sottoscritta e provvista delle necessarie marche da bollo, dovrà essere acquisita otticamente in formato elettronico e registrata nel portale attraverso l’apposita funzionalità. Essa risulterà attiva solo dopo aver provveduto alla registrazione in banca dati della copia elettronica della convenzione sottoscritta.

Gestione pagamenti - I pagamenti per i servizi sono gestiti, relativamente ai CAF, dalla Direzione centrale Assistenza e Invalidità civile dell’INPS; mentre per gli altri soggetti, la gestione è affidata dalle Direzioni metropolitane o provinciali presso le quali è avvenuta la stipula. I soggetti abilitati, dal canto suo, sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico, alle strutture centrali o territoriali competenti, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
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