Premessa – Stipulata la convenzione fra l’INPS e le Casse colf. Infatti, il 14 marzo 2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il suddetto Istituto e FIDALDO, DOMINA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, FEDERCOLF e il Fondo Colf per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ed assistenza integrativa previsti dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, e dovuti dai datori di lavoro appartenenti alle categorie rappresentate dalle Organizzazioni firmatarie del contratto stesso e dai lavoratori da loro dipendenti. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 68/2014, indicando le modalità di svolgimento del servizio.
La convenzione – Alla luce della nuova convenzione, sarà compito dell’INPS riscuotere i contributi di assistenza contrattuale e assistenza integrativa previsti dal CCNL sulla disciplina dei contributi del rapporto di lavoro domestico. I datori di lavoro, a loro volta, provvederanno a trattenere le quote a carico dei propri dipendenti e a versare l’importo complessivo all’INPS. Al riguardo, si precisa che la riscossione dei contributi avverrà unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali obbligatori con le procedure, le modalità e i tempi previsti per questi ultimi. A tal fine i datori di lavoro domestico appartenenti alle categorie rappresentate dalle Organizzazioni firmatarie del contratto collettivo summenzionato, indicheranno per ciascun versamento, e in relazione alla modalità di pagamento prescelto, il codice assegnato dall'INPS al FONDO COLF e il relativo importo, autorizzando in tal modo l'INPS a imputare tali somme a titolo di contributo di assistenza contrattuale, da versare al FONDO COLF.
La riscossione – La misura del contributo è pari a 0,03 euro per ciascuna ora di lavoro dichiarata nel trimestre, a prescindere dall’importo della retribuzione. I lavoratori concorrono per 0,01 euro all’ora.
Niente esazione contributiva – La convenzione, infine esclude per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva di tali contributi ed esonera l’Istituto dalla possibilità di effettuare interventi diretti o di controllo dei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi di assistenza contrattuale.
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