Premessa – La legge di Riforma del Lavoro ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali, introducendo un sistema di protezione sociale basato su una tutela universale contro gli eventi che determinano una disoccupazione involontaria, attraverso l’introduzione delle indennità di disoccupazione (ASpI) e della mini AspI. A tal proposito, l’INPS con la circolare n. 2/2013 ha illustrato tutte le novità normative riguardanti le prestazioni di integrazione salariali, fornendo altresì le indicazioni operative per il periodo di transizione “1° gennaio 2013–31 dicembre 2016”.
Indennità di mobilità ordinaria – La Riforma del Lavoro all’art. 2, c. 71 ha previsto l’abrogazione delle norme che disciplinano: la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità. Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorre dal 1° gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento. I suddetti lavoratori, quindi, potranno beneficiare a tale data, ricorrendone i requisiti, esclusivamente dell’indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI, ancorché provenienti da una procedura di licenziamento collettivo.
Settore del commercio e turismo – Il trattamento di integrazione salariale è stato esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alle seguenti imprese: imprese esercenti attività commerciali, con più 50 dipendenti fino a 200; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti; imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. A tal proposito va chiarito che le indennità dei collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2012, riferite alle predette aziende, dovranno continuare ad essere pagate fino alla loro naturale scadenza, comprensiva di eventuali “slittamenti” ai sensi dell’art 8, c. 7 della L. n. 223 del 1991. Va da sé, inoltre, che le prestazioni di mobilità, riferite alle predette aziende e decorrenti dal 1° gennaio 2013, devono essere imputate sui conti della mobilità ordinaria e non devono essere monitorate ai fini della coerenza con le provviste finanziarie stabilite annualmente nelle leggi di stabilità.
Trasporto aereo – Oltre ai su menzionati settori, l’integrazione salariale si è estesa anche alle: imprese di trasporto aereo, a prescindere dal numero di dipendenti; imprese del sistema aereoportuale, a prescindere dal numero di dipendenti.
DID – Quanto alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID), che doveva essere rilasciata da tutti i destinatari di qualsiasi trattamento previdenziale, non deve essere più resa, tra l’altro, per le domande di indennità di mobilità ordinaria dal 18 luglio 2012.
Decadenza dalla prestazione – L’indennità di mobilità decade per i lavoratori che: rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive di lavoro proposte dai centri per l’impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo; non accettino un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità cui hanno diritto. In particolare, tale decadenza si verifica quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 Km dalla residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti.
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