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La circolare - L’Inps, con circolare n. 67 del 14 aprile 2011, fornisce precisazioni in merito alla compatibilità dell’indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa (e alla eventuale cumulabilità della relativa remunerazione con l’indennità medesima) e alla corresponsione della predetta indennità in forma anticipata in un’unica soluzione ai lavoratori che si vogliano associare in cooperativa.
I chiarimenti - Nel documento viene altresì specificato che qualora il lavoratore, durante il periodo di godimento dell’indennità, accetti, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 223/1991 l’offerta di un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato) dandone tempestiva comunicazione all’INPS, la prestazione, ai sensi dell’art. 8, comma 7, della stessa legge, viene sospesa mantenendo tuttavia l’iscrizione nella lista. In tal caso le giornate di lavoro prestate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento di mobilità fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento: si produce cioè uno slittamento della data di fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.
Lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. - La stipula di un nuovo contratto a tempo pieno ed indeterminato provoca invece la decadenza dalla prestazione e dall’iscrizione alle liste di mobilità (art. 9, comma 6, lett. a). L’articolo 9, ai commi 7 e 8, prevede tuttavia la possibilità di reiscrizione in caso di mancato superamento del periodo di prova (fino ad un massimo di due volte) ovvero laddove il lavoratore non sia giudicato “idoneo alla specifica attività cui l’avviamento si riferisce”.
Un’ulteriore possibilità di reiscrizione è prevista dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 299/1994 (convertito con modificazioni dalla legge n. 451/1994), a norma del quale il lavoratore in mobilità assunto a tempo indeterminato e successivamente licenziato senza aver maturato dodici mesi di anzianità aziendale presso la nuova impresa, di cui sei di lavoro effettivamente prestato, “è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata”.