22 dicembre 2014

INPS– CONF.S.A.L.P.E. Convenzione stipulata

Il costo del servizio di riscossione dei contributi è stato determinato in 0,80 euro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Raggiunta la convenzione fra l’INPS e la CONF.S.A.L.P.E. (Confederazione Sindacale Autonoma dei Lavoratori e Pensionati Europei). Infatti, il 24 ottobre 2014 è stata sottoscritta la convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 150/2014.

Riscossione contributi – La Confederazione verrà finanziata mediante trattenuta sulle prestazioni da parte dei soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ASpI, mini ASpI e di disoccupazione speciale, dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili. Per effettuare le trattenute, è necessario trasmettere apposita delega all’INPS. Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti d’integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 Legge 223/1991. Tale documentazione, così come eventuali revoche e nuove deleghe, dovrà essere depositata e conservata presso il datore di lavoro.

La revoca – Qualora l’interessato intenda revocare dalla prestazione, la comunicazione potrà essere presentata, sia direttamente sia attraverso le Associazioni sindacali interessare, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, l’Istituto procederà, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione della revoca stessa e alla comunicazione all’Associazione sindacale revocata.

Misura del contributo – La misura del contributo da trattenere, che deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, è pari: al 3% sull'indennità di disoccupazione mini ASpI; al 0,50 % su CIG edile, ordinaria e straordinaria; allo 0,80% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASPI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili). Al riguardo, si specifica che l'Istituto verserà all’Associazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. L’Associazione, dal canto suo, s’impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio che è stato determinato in € 0,80 (ottanta centesimi) per singola delega.

Validità e rinnovo – La suddetta convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
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