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Premessa - L’INPS ha inteso rispondere alle richieste di chiarimento in merito al rapporto tra il congedo straordinario ex art. 42, c. 5 del D.lgs. n. 151/2001 e il TFR e, in particolare, ai possibili effetti sugli obblighi nei confronti del Fondo di Tesoreria. (Messaggio n. 13013 del 17.06.2011)
Nello specifico, l’Ente previdenziale chiarisce che durante il periodo di congedo straordinario il lavoratore non ha retribuzione utile ai fini del TFR, a meno che ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva o da pattuizioni individuali. Pertanto, non si realizzano le condizioni per il versamento al Fondo di Tesoreria.
Periodo di congedo straordinario - L'articolo 42, c. 5 del D.lgs. n. 151/2001 (T.U. Maternità) prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità e che abbiano titolo a fruire dei benefici per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire di un periodo di congedo straordinario, durante il quale il richiedente ha titolo a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione.
Indennità e contribuzione figurativa - Il periodo di congedo straordinario è, inoltre, coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il limite massimo - Si ricorda che per il 2011, il limite massimo per l'indennità per congedo straordinario è stabilito in euro 44.276,33 di cui euro 34.331,00 a titolo di indennità economica annua e euro 9.945,33 per la copertura della contribuzione figurativa.
Rapporto di lavoro sospeso - Durante il periodo di congedo straordinario, il rapporto di lavoro è sospeso e - in forza del rinvio operato dal legislatore alle disposizioni contenute nell'articolo 4, c. 2 della legge n. 53/2000 - il dipendente conserva il posto di lavoro, senza diritto alla retribuzione e senza la possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Inoltre, il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
TFR - In materia di trattamento di fine rapporto, l'articolo 2120 del c.c. - con riguardo ai casi di sospensione del rapporto di lavoro durante i quali deve essere computato l'equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell'attività lavorativa - fa espresso riferimento alle cause ex articolo 2110 del c.c. nonché a quelle per le quali sia prevista l'integrazione salariale.
Fatte salve eventuali diverse previsioni ad opera della contrattazione collettiva, il lavoratore - conclude l’INPS - durante il periodo di congedo straordinario, non ha retribuzione utile ai fini del TFR.