Premessa – D’ora in poi il contribuente ha la facoltà di bloccare le cartelle di pagamento di Equitalia o gli avvisi di addebito INPS. Infatti, nel caso in cui il contribuente ritiene di essere in regola e di non dover pagare i debiti a quest’ultimo attribuiti, può chiedere la sospensione, previa presentazione di un’apposita dichiarazione, della riscossione dei tributi agli Agenti della Riscossione (AdR). La novità deriva dalla “Legge di Stabilità 2013” che obbliga i soggetti incaricati alla riscossione coattiva di sospendere immediatamente ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile.
La Legge di Stabilità 2013 – Come è noto, la Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012) ha introdotto importanti novità in tema di riscossione dei tributi introducendo all’art. 1, c. da 537 a 543 un procedimento, ad iniziativa del contribuente, che regola la sospensione della riscossione da parte degli Agenti della Riscossione (AdR). Tale procedimento, in particolare, si applica – a decorrere dal 1° gennaio 2013 - sia alle somme iscritte a ruolo per le quali l’AdR ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento sia ai crediti richiesti dall’Istituto con Avviso di Addebito. Il contribuente, infatti, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente AdR, può presentare al medesimo - anche con modalità telematiche - una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore; da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
I termini – La richiesta di sospensione deve essere presentata all’AdR entro 90 giorni dalla notifica dell’atto; le dichiarazioni tardive sono considerate prive di effetti.
La sospensione - L’AdR, dal canto suo, ricevuta la dichiarazione e verificata la sua completezza in ordine alla documentazione a corredo, procede all’immediata registrazione sui propri sistemi della sospensione di tutte le attività dirette alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate. Successivamente, entro il termine di dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, l’Agente trasmette all’Ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni poste a fondamento della medesima dichiarazione. Il canale d’inoltro scelto è la Pec. L’Ente creditore, decorsi ulteriori sessanta giorni, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, dovrà confermare al contribuente la correttezza o meno della documentazione prodotta sulla cui base è stato trasmesso all’AdR il conseguente provvedimento di sospensione o di sgravio/annullamento della partita debitoria.
Le sanzioni – In caso di presentazione di documenti falsi o contraffatti è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa di misura variabile dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con importo minimo pari a 258 euro.
Vecchie sospensioni – Infine, si chiarisce che le disposizioni fin qui illustrate per espressa previsione dell’art. 1, c. 543 della Legge di Stabilità 2013, trovano applicazione con riferimento alle dichiarazioni presentate all’AdR anteriormente al 1° gennaio 2013. La fattispecie fa riferimento alle comunicazioni trasmesse dagli AdR in vigenza della disciplina dettata dalla Direttiva di gruppo di Equitalia n. 10/2010 del 6 maggio 2010. In tal caso, la comunicazione al debitore dovrà essere completata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di Stabilità 2013 (che è avvenuta il 29 dicembre 2012). La definizione delle attività riferite a tali sospensioni dovrà inderogabilmente concludersi entro giorno 6 agosto 2013.
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