26 giugno 2014

INPS – EBICC Artigianato. Convenzione stipulata

Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di EBICC ARTIGIANATO tramite il mod. F24

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Stipulata la convenzione fra l’INPS e l’Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE dell’Artigianato (in breve EBICC artigianato). Infatti, il 12 novembre 2013 è stata sottoscritta la convenzione che obbliga l’INPS a riscuotere i contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale di cui ai CCNL per i dipendenti da aziende artigiane di pulimento e multiservizi, per i dipendenti da aziende artigiane di parrucchieri, barbieri ed estetica, per i dipendenti da aziende artigiane di lavanderie, tintorie e affini, per i dipendenti da aziende artigiane di odontotecnica, per i dipendenti di aziende artigiane del legno e affini e per i dipendenti di aziende artigiane di alimentari, sottoscritti in data 22 dicembre 2011 dalle Organizzazioni datoriali “Confimprese Confederazione Sindacale Imprenditoriale” in breve “ConfimpreseItalia” e “A.C.S. Associazione Cooperative di Servizi” e dalla Organizzazione Sindacale “C.S.E. - Confederazione Indipendente Sindacati Europei”. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 77/2014, indicando le modalità di svolgimento del servizio.

Versamento contributi – I versamenti dei contributi avvengono mediante modello F24, utilizzando il codice causale “EART” nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione:
• nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente;
• nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS dell’azienda;
• nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

Niente esazione coattiva – L’Istituto previdenziale, inoltre, tiene a precisare che essa rimane esclusa da qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti in parola. È esclusa altresì per l’INPS ogni responsabilità dall’applicazione della convenzione sia nei confronti dei datori di lavoro sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 dell’atto convenzionale sia infine verso terzi e verso chicchessia.

Compilazione Uniemens –
I datori di lavoro interessati dovranno compilare il flusso Uniemens nel seguente modo:

• all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “DatiParticolari”, valorizzeranno l’elemento “ConvBilat” inserendo nell’elemento “Conv” in corrispondenza di “CodConv” il valore “EART”;
• in corrispondenza dell’elemento “Importo” l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice.

L’elemento “Importo” contiene l’attributo “Periodo” in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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