18 novembre 2013

INPS. Il RID va aggiornato

Dal prossimo mese di dicembre, l’INPS non accetterà più pagamenti mediante RID se non viene sottoscritta la clausola dell’importo fisso predeterminato

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Non sarà più possibile pagare i contributi da riscatto, ricongiunzione e rendita vitalizia mediante il servizio RID se non viene sottoscritta la clausola dell’importo fisso predeterminato, ossia la condizione di rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (D.Lgs. 11/2010). Infatti, dal prossimo mese di dicembre, l’INPS non accetterà più pagamenti se non verrà sottoscritta tale opzione. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 18529/2013 precisando altresì che gli interessati saranno comunque informati entro il mese di novembre corrente mediante un’opportuna comunicazione informativa sui passaggi necessari per la nuova delega RID a importo prefissato.

Pagamento via RID –
Il RID è un servizio di autorizzazione permanente di addebito diretto su conto corrente bancario. Per usufruire di tale servizio è necessario che gli interessati presentino il modello RID presso l’Agenzia della propria banca dove è radicato il conto corrente e attendano l’accoglimento della richiesta di addebito.
Regolamento UE 260/2012 - Sino ad oggi l’INPS ha accettato l’utilizzo di tale servizio anche nei casi in cui gli utenti abbiano rilasciato al proprio istituto bancario deleghe RID senza sottoscrizione della clausola dell’importo fisso predeterminato. Tuttavia, così come previsto dal Regolamento UE 260/2012 del Parlamento e del Consiglio Europeo, a decorrere dal 1° febbraio 2014, le deleghe RID a importo non prefissato decadranno automaticamente per legge e non verranno più allineate dal sistema interbancario. Tale quadro normativo è operativo già dal 21 ottobre 2013.

RID già attivi – Con riferimento alle deleghe RID già attive, ma sprovviste della sottoscrizione della clausola dell’importo fisso predeterminato, l’Istituto previdenziale ha deciso di accettare i relativi pagamenti fino a novembre 2013. Quindi, dal mese di dicembre, l’INPS non accetterà più pagamenti se non verrà sottoscritta la suddetta clausola.

Richiesta di revoca –
Alla luce della suddette novità, il 4 dicembre 2013 sarà inviato all’istituto di credito domiciliatario una richiesta di revoca d’ufficio della delega RID rilasciata senza la predetta clausola. Di conseguenza, per garantire la continuità dei pagamenti delle somme dovute tramite RID, gli interessati dovranno recarsi - dal 9 dicembre ed entro il 19 dicembre 2013 - presso la propria banca per attivare una nuova autorizzazione RID, prestando particolare attenzione che l’agenzia bancaria attivi l’opzione “a importo fisso predefinito” e indichi in modo corretto il limite di importo previsto. Qualora la riattivazione della nuova delega avvenga con le tempistiche indicate il pagamento mediante RID non subirà alcuna interruzione. In caso contrario, gli interessati potranno comunque richiedere l’attivazione del servizio di pagamento tramite RID in un qualsiasi momento successivo, sottoscrivendo la clausola a importo fisso predefinito; l’INPS comunicherà con lettera come di consueto la conferma di autorizzazione all’addebito, con indicazione del mese a partire dal quale il servizio è attivo.

Modalità di pagamento –
Quanto ai pagamenti con scadenze intercorrenti fra la data di revoca del RID attualmente in corso (dicembre 2013) e la data a decorrere dalla quale sarà attivo il nuovo rapporto di RID, dovranno essere utilizzati le modalità alternative in uso all’Istituto previdenziali (quali, MAV, on line, circuito Reti Amiche, contact center).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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