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L’INPS, con la Circolare n. 72 del 10 aprile 2015, ha individuato in maniera più chiara l’ente competente verso il quale i liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere o architetto devono assolvere gli obblighi contributivi, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale. Sul punto, è stato
chiarito che nel caso in cui i predetti soggetti producano redditi da lavoro autonomo (art. 53, co. 1 del TUIR) e, contestualmente, abbiano un rapporto di lavoro subordinato, non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso l’INARCASSA. Infatti, anche se l’esercizio dell’attività
autonoma non è subordinata all’iscrizione ad apposito albo professionale, ovvero il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento, il lavoratore dovrà assolvere i propri obblighi contributivi
presso la Gestione separata INPS.
(prezzi IVA esclusa)