Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 20474 del 28 ottobre 2011, comunica che è stata introdotta una nuova procedura delle gestioni deleghe per quanto concerne l’invio dei flussi UniEmens all’INPS. Al riguardo, è stato prorogato il periodo transitorio fino al mese di dicembre 2011, al fine di consentire ai datori di lavoro di adeguarsi al nuovo sistema. Fino a tale data, l’INPS, continuerà ad accettare i flussi UniEmens anche da parte degli intermediari operanti con le vecchie modalità.
Estensione del periodo transitorio – È stato prorogato il termine del periodo transitorio, inizialmente fissato al 1° novembre 2011, a partire dal quale non sarebbe stato più possibile provvedere alla cura degli adempimenti nei confronti dell’Istituto se non da parte dei soggetti abilitati ad operare in nome e per conto del datore di lavoro. A tal fine, come precisato in premessa, l’Istituto continuerà, fino al mese di dicembre 2011, ad accettare i flussi UniEmens anche da parte degli intermediari operanti con le vecchie modalità. Tuttavia, appare doveroso precisare che a decorrere dal 1° novembre 2011, ai soggetti che non risultino delegati secondo le nuove modalità non sarà consentito l’accesso ai nuovi servizi, ivi compresa la comunicazione bidirezionale e le istanze telematiche relative alla fruizione dei benefici connessi ad alcune tipologie di assunzione. Inoltre, nelle prossime settimane sarà avviata anche un’attività di informazione rivolta ai datori di lavoro che ancora non risultano essersi adeguati alle nuove modalità operative.
Le modalità operative – La mission del nuovo sistema di gestione delle deleghe, in pratica, è quella di consentire agli intermediari di rendere all’Istituto un’autocertificazione in ordine alle deleghe ricevute. Inoltre, nei prossimi giorni è attesa un’ulteriore funzionalità che permetterà ai datori di lavoro di delegare gli adempimenti ad un proprio dipendente. Affinché ciò sia possibile è necessario che i soggetti in questione possano autenticarsi nel sistema ed accedere ai servizi per le aziende. Pertanto, è indispensabile la richiesta di un PIN, da rilasciare a cura delle strutture territoriali solo nei seguenti casi:
- richiesta assegnazione "PIN" datore di lavoro (SC65), destinato ai titolari di impresa individuale ed ai rappresentanti legali di società;
- richiesta assegnazione "PIN" intermediario abilitato (SC64), destinato ai professionisti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12/1979 (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali);
- richiesta assegnazione "PIN" intermediario associazioni (SC63), destinato ai responsabili di servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni datoriali di imprese artigiane o piccole imprese;
- richiesta di assegnazione del "PIN" ai sub-delegati dei datori di lavoro o degli intermediari (SC62), destinato ai dipendenti o collaboratori degli intermediari o dei datori di lavoro, che saranno sub-delegati ad operare per conto degli stessi.
Infine, l’INPS chiarisce che per operare in nome e per conto di un datore di lavoro occorrerà:
- nel caso dei titolari o legali rappresentanti, essere associati all’anagrafica dell’azienda, ad opera della sede;
- nel caso di intermediari autorizzati (consulenti o associazioni), aver acquisito apposita delega da parte del datore di lavoro;
- nel caso di dipendente di un intermediario, essere stato sub-delegato, nell’ambito della procedura di gestione deleghe, da un intermediario che abbia acquisito una apposita delega da parte del datore di lavoro;
- nel caso di dipendente di un datore di lavoro, essere stato delegato, nell’ambito della procedura di gestione deleghe, dal titolare o legale rappresentante dell’azienda.
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