29 febbraio 2012

INPS. Niente più sgravi per pagamenti antecedenti l’avviso

Non saranno più ammessi provvedimenti di sgravio di partite debitorie saldate dopo che sia stato formato l’avviso di addebito

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa –A seguito dell’instaurazione della nuova modalità coattiva di riscossione del debito, introdotta dall’art. 30, della L. n. 122/2010, l’INPS ha ritenuto necessario rivisitare le procedure di gestione dei crediti affidati per il recupero coattivo agli agenti della riscossione (Adr), soprattutto per quanto concerne i pagamenti dei debiti effettuati dopo la consegna dell’avviso agli agenti stessi.In pratica, per le aziende iscritte all’INPS, operanti con il flusso UniEmens, non saranno più ammessi provvedimenti di sgravio di partite debitorie saldate dopo che sia stato formato l’avviso di addebito e consegnato il relativo titolo all’agente di riscossione (Adr). Lo comunica l’INPS con il messaggio n. 2766 del 16 febbraio 2012.

L’avviso di addebito –Come è noto, la formazione dell’avviso di addebito ha come conseguenza che il pagamento delle partite debitorie debba passare dalla modalità tramite F24 a quella stabilita dopo la consegna dell’avviso di addebito all’agente, cioè bollettino Rav oppure pagamento presso gli sportelli dell’agente riportati nella sezione comunicazioni dell’agente della riscossione, o bollettino F35. Passando ai casi pratici, le fattispecie che si possono realizzare sono due.

Pagamento in data antecedente – La prima ipotesi riguarda il pagamento mediante F24 in data antecedente a quella di formazione dell’avviso e di consegna del titolo all’Adr. In tal caso, anche se i versamenti verranno contabilizzati in data successiva alla consegna, daranno luogo all’annullamento totale o parziale delle perdite richieste con l’avviso di addebito, come avveniva in passato.

Pagamento in data successiva –L’altra ipotesi riguarda il versamento effettuato con modello F24 in data successiva alla consegna dei crediti all’Adr. In quest’ultimo caso si procederà ad accreditare i versamenti in conto delle partite richieste con l’avviso di addebito senza generare però alcun tipo di provvedimento. In pratica, non si procederà più, a differenza di quanto avveniva con i ruoli esattoriali, a sgravare le partite debitorie, ma la modalità di imputazione e i dati identificativi del pagamento verranno comunicati, tramite apposito flusso telematico, in corso di implementazione, all’agente che manterrà la titolarità del recupero di tutte le voci a debito indicate nell’avviso che residueranno dopo l’attribuzione del versamento

Nuova funzionalità –Infine, l’Istituto previdenziale ha rilasciato un nuova funzionalità, identificato con il codice di motivazione - 02 – “importo già pagato con presentazione di altro modello F24”, in caso di pagamento antecedente la formazione dell’avviso e di consegna del titolo all’Adr, che effettua automaticamente il controllo sulla data del versamento e blocca l’emissione del provvedimento se il pagamento è successivo alla data consegna degli avvisi di addebito all’Adr.
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