Sconti sulla regolarizzazione dei contributi INPS e INAIL. Infatti, a seguito della decisione di politica monetaria del 10 marzo 2016, la Banca Centrale Europea ha ridotto di 5 punti base (0,05%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) (1) che, a decorrere dal 16 marzo 2016, è pari allo 0,00%.
Tale variazione incide inevitabilmente su una serie di problematiche, tra le quali: la determinazione del tasso di dilazione di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, e la misura delle sanzioni civili. Pertanto, è possibile affermare che d’ora in poi costerà meno regolarizzare i debiti contributivi previdenziali e assistenziali.
A renderlo noto è l’INPS con la Circolare n. 49/2016.
Interesse di dilazione e di differimento – L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, a decorrere dal 16 marzo 2016, dovranno essere calcolati al tasso del 6% annuo.
Il nuovo tasso, in particolare, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2016.
Le sanzioni civili – La suddetta variazione, ai sensi dell’art. 116, c. 15 della L. n. 388/2000, influenza l’applicazione delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi previdenziali o assistenziali. Infatti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 5,5% in ragione d’anno (tasso dello 0,00% maggiorato di 5,5 punti).
In caso di evasione, invece, resta ferma la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni in caso di Procedure Concorsuali – Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’art. 116, comma 8, lett. a) della già citata Legge 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso d’ interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Nell’ipotesi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito, tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 220, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale.
Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.
Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, a decorrere dal 16 marzo 2016, il tasso d’ interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2016, dalla medesima data la riduzione opererà sulla base di tali ultime misure.