Premessa – Nel corso del mese di febbraio-marzo 2014 l’INPS ha proceduto alla ricostituzione delle pensioni delle Gestioni private effettuate a livello centrale, con effetto a partire dalla rata di pensione di aprile 2014. In particolare, l’attività centrale ha riguardato la ricostituzione automatica: delle pensioni con conguagli fiscali; delle pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria; delle pensioni sulle quali sono attribuite le detrazioni d’imposta per lavoro dipendente. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 3911/2014.
Pensioni con conguagli fiscali – La ricostituzione automatica delle pensioni con conguagli fiscali ha provveduto a elaborare le pensioni che subiscono variazioni fiscali a seguito: della liquidazione di altre prestazioni fiscalmente rilevanti comunicate al Casellario dei pensionati (nuovi abbinamenti); del venir meno di prestazioni erogate da altri Enti e comunicate al Casellario (disabbinamenti); della variazione dell’imponibile IRPEF di prestazioni erogate da altri Enti comunicate al Casellario dei pensionati; dell’acquisizione e/o delle variazioni delle detrazioni di imposta; della revoca della detrazione per il coniuge fiscalmente a carico, effettuata dalla procedura di “Segnalazione decesso”; della variazione di imponibile determinata dalle segnalazioni effettuate dalle Sedi con la procedura “Gestione pagamenti ridotti e disgiunti”. Nello specifico l’elaborazione ha riguardato le segnalazioni pervenute entro il 26 febbraio 2014. Mentre i conguagli fiscali vengono posti in pagamento con la rata di aprile 2014.
Pensioni a seguito di revisione sanitaria – Posto che le pensioni elaborate sono quelle confermate a seguito di revisione sanitaria segnalate dalle Sedi entro il 3 marzo 2014, con conseguente erogazione del nuovo importo di pensione dal mese di aprile 2014, l’Istituto previdenziale precisa che le operazioni di aggiornamento degli archivi, centrali e periferici e di gestione dei conguagli sono state effettuate con le consuete modalità. Inoltre, i conguagli “validati” saranno posti in pagamento con la rata di aprile 2014.
Le novità – La Legge di Stabilità 2014 (all’art. 1, c. 127 della L. n. 147/2013) ha apportato alcune novità nella determinazione delle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, modificando l’art. 13 del TUIR (D.P.R. 917/86), sia con riferimento alle fasce di reddito cui si applicano che all’importo da attribuirsi. In particolare, poiché la ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni intestate al soggetto, siano esse erogate dall’INPS o da altri Enti, anche le detrazioni di imposta operano sull’ammontare pensionistico complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità. Sul complesso delle pensioni fiscalmente imponibili e intestate al medesimo beneficiario viene attribuita la detrazione per redditi da pensione, secondo gli scaglioni previsti. Mentre sulle pensioni complementari e integrative viene attribuita la detrazione per lavoro dipendente. Di conseguenza, l’INPS ha ricostituito le pensioni intestate a soggetti beneficiari di trattamenti complementari e integrativi, per adeguare l’attribuzione delle detrazioni d’imposta ai nuovi limiti e importi.
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