Raggiunta la convenzione fra l’INPS e il Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (in breve “SLI”). Infatti, il 4 dicembre 2014 è stata sottoscritta la convenzione per la riscossione dei contributi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti.
A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 32/2015.
Versamento contributi – Il versamento dei contributi associativi a favore dell’Associazione avviene mediante le trattenute sulle seguenti prestazioni: trattamenti previdenziali di mobilità; trattamenti di disoccupazione; ASpI; Mini ASpI; disoccupazione speciale; trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
L’autorizzazione, in particolare, avverrà mediante la trasmissione di apposita delega all’INPS.
Comunicazione deleghe – Qualora il pagamento dei trattamenti d’integrazione salariale venga effettuato direttamente da parte dell’INPS, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 legge 223/1991.
Tale documentazione, così come eventuali revoche e nuove deleghe, dovrà essere depositata e conservata presso il datore di lavoro.
In caso di contestazione concernente l’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’INPS cesserà di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione medesima. L’Associazione sindacale, in tal caso, restituirà le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.
Revoca o annullamento – In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
Misura contributo – La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’Associazione. Esse sono pari:
• al 5 % sull'indennità di disoccupazione MINI ASPI;
• al 2 % su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
• all’1 % sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASPI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
I costi - Il servizio di riscossione dei contributi associativi comporta un costo per l’Associazione, determinato in 0,80 euro per ogni delega.
Validità e rinnovo – La suddetta convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. Per quanto riguarda la richiesta di rinnovo, essa dovrà pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza.